Cassazione Penale, Ordinanza n. 03518/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due episodi di furto aggravato, uno contestato come tentato e l'altro consumato, entrambi in concorso con altri soggetti e in continuazione. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge, lamentando l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio e l'asseritamente immotivato ed erroneo riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure non erano deducibili in sede di legittimità: quanto alla pena, la motivazione del giudice di merito era congrua e sufficiente, poiché una puntuale giustificazione è richiesta solo se la pena si colloca vicino al massimo edittale o comunque sopra la media; quanto alla recidiva, la doglianza non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato in concreto il rapporto tra i fatti per cui si procede e i precedenti, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., verificando la persistente inclinazione al delitto e il fattore criminogeno rappresentato dai precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul trattamento sanzionatorio investisse una valutazione riservata al giudice di merito, non essendo la pena stata determinata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media. Ha inoltre rilevato che la censura sulla recidiva non si confrontava con l'argomentazione della sentenza impugnata, la quale aveva effettuato una valutazione concreta e non meramente nominalistica dei precedenti specifici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la continuazione tra i fatti contestati
richiamato per il concorso di persone
richiamato per il tentativo nel capo A
richiamato per il furto
richiamato per l'aggravante del furto contestato
utilizzato come criterio di commisurazione della pena e di valutazione della recidiva e della personalità del reo
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
non citato espressamente nel testo riportato, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è disposta come conseguenza legale dell'inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la determinazione della pena quando il giudice di merito abbia irrogato una sanzione in misura media o prossima al minimo edittale e abbia comunque reso una motivazione non manifestamente illogica.
- Una motivazione specifica e dettagliata sulla quantificazione della pena è necessaria soprattutto quando la pena sia applicata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; in difetto, è sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La recidiva è legittimamente riconosciuta solo se il giudice svolge una valutazione concreta del rapporto tra il reato contestato e i precedenti penali, verificando se questi ultimi denotino una persistente inclinazione al delitto e abbiano inciso come fattore criminogeno.
- La censura di legittimità contro il riconoscimento della recidiva è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a prospettare un dissenso generico.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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