Cassazione Penale, Sentenza n. 22280/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato il procedimento non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione in relazione al reato di falso (art. 476 c.p.). Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., violazione e falsa applicazione della norma penale sostenendo che per integrare il reato la fotocopia avrebbe dovuto essere posta in essere e prodotta come se fosse l'originale (cioè presentata come originale), richiamando la motivazione della sentenza di annullamento precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto coerente l'interpretazione richiamata dalla Corte d'appello e dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la formazione o l'esibizione di una copia integra il delitto di falso solo quando la copia assume l'apparenza di un atto originale o viene resa idonea a documentare l'esistenza di un originale conforme (valutazione collegata all'apparenza e alla volontà di ingannare). Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sul falso materiale è stata interpretata nel senso che la mera formazione di una copia non è sempre penalmente rilevante: rileva invece se la copia assume l'apparenza di un atto originale o se, per le sue caratteristiche formali e sostanziali, è idonea a far apparire l'esistenza di un originale conforme, manifestando la volontà dell'agente di ingannare la fede pubblica.
Richiamata nella giurisprudenza come norma collegata alla configurabilità del falso nei casi in cui la copia o il documento creato appaia come una riproduzione autentica di un atto originale; sottolinea la rilevanza del contenuto attestato e della forma rispetto all'apparenza di autenticità.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Criterio formale di ammissibilità del ricorso per cassazione fondato sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto; il ricorso deve essere fondato su una violazione concreta della norma, mentre qui la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata.
Sez. U., n. 35814 del 28/03/2019 (Pg C/ Marcis Walter)
"La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale)."
Precedente di legittimità che chiarisce il criterio decisivo: non conta soltanto la creazione materiale della copia, ma la sua capacità di apparire come originale e l'intento finale dell'agente di proporla come tale; ove la copia sia riconoscibile come tale o priva dei requisiti di autenticità, il reato non si configura.
Massime di principio
- La semplice realizzazione o detenzione di una fotocopia non costituisce automaticamente falso materiale: occorre che la copia abbia l'apparenza di un atto originale o sia idonea, per forma e contenuto, a far credere nell'esistenza di un originale conforme.
- Fondamentale è l'elemento intenzionale: il reato si configura quando l'agente intende ingannare la fede pubblica proponendo la copia come originale o conforme all'originale.
- La valutazione è fattuale e dipende dalle caratteristiche formali e sostanziali del documento copiato (presenza di timbri, firme riprodotte, attestazioni, qualità della riproduzione, contesto di esibizione), non dal fatto che l'originale esista o meno.
- Se la copia è chiaramente riconoscibile come tale (es. priva di attestazioni di autenticità, riconoscibile come scansione o fotocopia), l'ipotesi di reato è generalmente esclusa.
- In casi simili, chi esercita l'azione pubblica deve provare che la copia è stata resa o esibita in modo da apparire originale e che vi era la volontà di ingannare; la difesa può puntare a dimostrare l'assenza di tali elementi (riconoscibilità della copia, mancanza di elementi di autenticità, mancata volontà di spacciarla per originale).
- Una pronuncia di estinzione per prescrizione non equivale a una verifica di innocenza: tuttavia, la configurabilità del reato di falso richiede accertamenti sul profilo materiale e intenzionale anche quando il procedimento si estingue.
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