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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09741/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui la Regione aveva proposto domanda di accertamento negativo per negare il diritto di un avvocato ad essere assegnato all'avvocatura regionale; in via riconvenzionale, il resistente aveva chiesto il risarcimento dei danni e l'assegnazione sine die alle medesime mansioni di avvocato. La Corte d'appello di Bari aveva confermato il rigetto della domanda principale della Regione e aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale. In Cassazione la Regione ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla Regione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e accettata dal controricorrente; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha disposto nulla sulle spese, in ragione dell'adesione alla rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta nei termini, determina la possibilità di chiusura del giudizio per estinzione.

  • art. 391 c.p.c.

    A seguito della rinuncia al ricorso, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Se la parte controricorrente aderisce alla rinuncia, non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esonera la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
  • La previsione dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, sicché non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e non opera nei casi di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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