Cassazione Penale, Sentenza n. 18890/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato, soprattutto per difetto di interesse del ricorrente: il Tribunale aveva ritenuto le somme riconducibili al solo padre, prospettazione non confutata dalla difesa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, ex art. 322 c.p.p., dei decreti di sequestro preventivo relativi a Euro 79.670 (decreto 13/10/2023) e Euro 4.700 (decreto 20/10/2023), disposti nel procedimento per violazione degli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, ascritti in concorso con il padre MARIGLIANO Francesco. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge: il denaro era custodito nel camion da lavoro e non nella sua abitazione/auto; mancava la "connessione eziologica" tra somme e stupefacente (contestata solo la detenzione e non la cessione; quantità esigua e possibile configurazione dell'ipotesi lieve ex comma 5 art. 73); il denaro proveniva da precedente attività di commercio ambulante in nero per pagare debiti tributari (rilevanza art. 85-bis); contestava inoltre l'insufficiente motivazione sul periculum in mora.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo; la Corte richiama il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale per chi non sia proprietario del bene.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commi 1 e 4
Norme sostanziali in tema di sostanze stupefacenti a fondamento del procedimento penale da cui è derivato il sequestro delle somme; il sequestro è stato disposto nell'ambito di accuse fondate su tali disposizioni.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Riferimento normativo utilizzato in relazione alla possibile confisca per sproporzione e alla valutazione della provenienza del denaro; la Corte ricorda la rilevanza della verifica della sproporzione, ma nel caso concreto ha ravvisato mancanza di interesse del ricorrente.
Norma riferita alla confisca per sproporzione che era stata considerata, in relazione alle somme e al coimputato; indicata come prospettiva applicativa nel procedimento.
Giurisprudenza (Cass., Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca)
"l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro"
Principio di diritto richiamato dalla Corte: chi non è titolare del bene sequestrato può impugnare solo se dimostra un interesse concreto e attuale volto a ottenere la restituzione del bene; ciò giustifica la declaratoria di inammissibilità se il ricorrente non prova tale interesse.
Massime di principio
- Il ricorrente non proprietario del bene sequestrato ha legittimazione a chiedere il riesame solo se prova un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; l'assenza di tale interesse porta all'inammissibilità.
- Se il Tribunale ritiene le somme riconducibili a un coindagato (es. il padre) e la difesa del ricorrente non confuta espressamente tale ricostruzione, il ricorso per riesame rischia di essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Le contestazioni sulla provenienza del denaro (es. redditi in nero, attività lecita antecedente) devono essere adeguatamente specificate e contrastate nel processo; semplici deduzioni generiche non scalfiscono la motivazione del giudice sul sequestro.
- La rilevanza della "quantità esigua" e dell'ipotesi lieve ex art. 73 non è automaticamente risolutiva ai fini cautelari: il giudice valuta il nesso di proporzionalità e il periculum in mora insieme agli elementi probatori concreti.
- Il rigetto per inammissibilità comporta rischio di condanna alle spese processuali e irrogazione di somme a titolo di ammenda se il ricorso è ritenuto generico o manifestamente infondato.
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