Cassazione Civile, Ordinanza n. 31590/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, sulla base di indagini bancarie, redditi presunti ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR del Lazio ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo valida la delega di firma apposta sull'atto. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che, in presenza di specifica contestazione, l'Amministrazione dovesse provare la delega del titolare dell'ufficio e non bastasse la sola qualifica direttiva del sottoscrittore; (2) nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di fatto decisivo, per avere il giudice di merito trascurato la documentazione e le giustificazioni rese dal contribuente nella fase successiva al processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e può essere conferita mediante ordine di servizio, senza necessità di indicare nominativamente il delegato o la durata della delega, essendo sufficiente l'indicazione della qualifica che consenta la verifica ex post del potere esercitato. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e per mescolanza non scindibile di vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, oltre che per la mancata chiara individuazione del vizio denunciato e la confusa articolazione delle doglianze. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non si è costituita. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
Consente il recupero a tassazione di redditi presunti all'esito di indagini bancarie; nel caso concreto è la base dell'accertamento impugnato.
art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è delega di firma, non di funzioni; può risultare da ordine di servizio e non richiede l'indicazione nominativa del delegato né della durata della delega, purché sia verificabile la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto delegato.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4 e 5
Il ricorrente deve dedurre in modo specifico e chiaro la violazione di legge, la nullità o l'omesso esame; è inammissibile la mescolanza non scindibile di censure eterogenee nello stesso motivo.
Opera il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone la chiara indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
Richiamato in via esemplificativa nella giurisprudenza citata sulla necessità di localizzare gli atti quando si denuncia omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, quando riguarda un funzionario diverso dal titolare dell'ufficio, integra una delega di firma e non di funzioni: l'atto resta imputabile all'organo delegante e la delega può essere validamente organizzata mediante ordini di servizio interni.
- Ai fini della validità della sottoscrizione dell'accertamento non è necessario che l'atto rechi il nominativo del delegato o la durata della delega, essendo sufficiente che siano individuati la qualifica e l'assetto organizzativo tali da consentire la verifica successiva del potere di firma.
- Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda; la mancanza di tale localizzazione rende il motivo inammissibile senza che la Corte debba ricercare autonomamente gli atti nel fascicolo.
- È inammissibile il motivo di ricorso che mescoli in modo indistinto censure eterogenee, come nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo, senza consentire di identificare con chiarezza il vizio effettivamente denunciato.
- La critica alla sentenza di merito deve essere costruita in modo chiaro e specifico, con puntuale collegamento tra fatti, norme asseritamente violate e errore attribuito al giudice; una narrazione confusa e promiscua non consente il controllo di legittimità.
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