Cassazione Penale, Sentenza n. 13300/2026 del 10/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, con quattro censure principali: 1) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per mancata retrodatazione dei termini di custodia cautelare (sostiene che gli elementi indiziari relativi all'associazione erano desumibili già all'epoca del primo arresto in flagranza del 27/08/2024); 2) violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), perché alcuni fatti già giudicati nel procedimento di Ravenna sarebbero stati indebitamente utilizzati nel nuovo procedimento; 3) violazione degli artt. 125 e 292 c.p.p. e motivazione apparente in relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni e della cd. "droga parlata" e alla impropria valorizzazione del silenzio dell'indagato; 4) carenza e illogicità della motivazione circa l'adeguatezza e la gradualità della misura (artt. 275 e 275-bis c.p.p.), contestando la mancata valutazione degli arresti domiciliari con controllo elettronico e della buona condotta tenuta durante il precedente regime domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: 1) ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame secondo cui la retrodatazione dell'inizio della custodia non è applicabile perché il reato associativo è stato contestato come reato permanente ("dall'anno 2023 con condotta tuttora permanente") e la partecipazione è proseguita dopo il primo arresto, come documentato da intercettazioni carcerarie; inoltre gli elementi indiziari idonei a sostenere l'ipotesi associativa sono risultati desumibili compiutamente solo dopo il deposito dell'informativa conclusiva del 15/12/2024; 2) il principio del ne bis in idem non è violato perché il capo relativo ai quantitativi sequestrati (capo 96) non è formalmente contestato a Hajri Adel nel procedimento di Bologna e, comunque, fatti già giudicati possono essere utilizzati per provare distinta partecipazione associativa; 3) le contestazioni fondate su conversazioni ("droga parlata") sono ritenute utilizzabili a fini cautelari se valutate con rigore e il giudice di merito ha fornito adeguata ricostruzione; il silenzio dell'indagato non è stato usato come prova di colpevolezza, ma la mancanza di una versione alternativa è stata considerata rilevante in senso processuale; 4) la scelta della custodia carceraria è stata confermata: il Tribunale ha integrato legittimamente la motivazione carente sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto, valorizzando il ruolo organizzativo dell'indagato, la prosecuzione di funzioni direttive anche durante la detenzione domiciliare, l'assenza di stabile attività lecita, la vicinanza del domicilio al contesto criminale e precedenti specifici. Infine la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sanzionatoria sugli illeciti in materia di stupefacenti; il Tribunale ha distinto fra ipotesi di cessione attenuata (comma 5) e traffici per quantitativi rilevanti (comma 1) a seconda degli elementi probatori, ritenendo compatibile l'uso delle intercettazioni per ricostruire cessioni anche in assenza di sequestro materiale
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; applicata con riferimento a un reato permanente contestato 'dall'anno 2023 con condotta tuttora permanente', giustificando la presunzione di pericolosità e l'adeguatezza della custodia carceraria ex art. 275 c.p.p.
codice di procedura penale, art. 297, comma 3
Regola sulla retrodatazione dei termini di custodia cautelare in caso di contestazioni a catena; la Corte ha interpretato che la retrodatazione richiede che i fatti della seconda ordinanza siano stati commessi anteriormente alla prima e siano desumibili dagli atti già in quel momento, condizione non sussistente per un reato associativo permanente protrattosi oltre il primo arresto
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia carceraria per gli indagati di reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990; la Corte ha confermato che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti e specifici, non con argomentazioni generiche sulla buona condotta domiciliare
codice di procedura penale, art. 275-bis
Disposizioni sulla gradualità delle misure; richiamata nel giudizio sulla scelta della misura e sulla necessità di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico
codice di procedura penale, art. 292
Regola sulla descrizione sommaria del fatto nell'atto cautelare; la Corte ha ritenuto soddisfacente la descrizione quando sono indicati tipologia di stupefacente, luoghi, date e, ove possibile, quantitativi, così da garantire conoscenza dell'accusa
codice di procedura penale, art. 125
Norma concernente l'interrogatorio; richiamata in relazione all'uso del silenzio dell'indagato, con la precisazione che il diritto di non rispondere non può essere utilizzato come elemento probatorio a carico
codice di procedura penale, art. 649
Norma sul divieto di doppia incriminazione (ne bis in idem); la Corte ha chiarito che non impedisce l'utilizzo, ai fini della prova di una diversa fattispecie (es. associazione), di fatti già giudicati se non si procede per lo stesso fatto formalmente contestato
codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Attribuisce al Tribunale del riesame poteri integrativi sulla motivazione dell'ordinanza genetica; la Corte ha ritenuto legittima l'integrazione motivazionale del riesame limitatamente agli aspetti della scelta della misura
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a seguito di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria prevista
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297 c.p.p. richiede due condizioni: i fatti della successiva ordinanza devono essere stati commessi anteriormente alla prima misura e gli elementi indiziari utili devono essere già desumibili dagli atti disponibili al tempo della prima ordinanza; in caso di reato associativo permanente, la mera anteriorità cronologica di alcuni fatti-fine non è sufficiente se la partecipazione è proseguita oltre il primo arresto
- Nei procedimenti distinti, il divieto di ne bis in idem non impedisce che fatti già giudicati siano utilizzati come prova della partecipazione a una diversa fattispecie (es. associazione), purché non si proceda formalmente per lo stesso fatto già definitivamente giudicato
- Le conversazioni intercettate ('droga parlata') possono costituire base indiziaria valida anche in assenza di sequestro materiale, ma richiedono una valutazione rigorosa e motivata della loro interpretazione; questioni di fatto sull'interpretazione del linguaggio criptico sono riservate al giudice di merito
- Il silenzio dell'indagato non può essere usato come elemento probatorio a suo carico, ma la mancanza di una versione alternativa può essere rilevata come circostanza processuale purché non si configuri inversione dell'onere della prova
- Per i reati associativi la legge introduce presunzioni relative a favore della custodia carceraria: tali presunzioni possono essere superate solo con elementi concreti, attuali e specifici (es. cessazione dei legami associativi, stabile lavoro lecito, cambiamento prolungato e verificabile delle condizioni di vita)
- Il Tribunale del riesame può integrare la motivazione carente dell'ordinanza di primo grado nei limiti consentiti dall'art. 309 c.p.p., ma tale integrazione deve essere logica, circostanziata e limitata agli aspetti omessi, senza travalicare il sindacato di merito
- L'onere di provare l'esistenza delle condizioni per la retrodatazione grava sul ricorrente: occorre indicare specificamente quali atti, già depositati al tempo del primo provvedimento, consentivano un meditato apprezzamento prognostico sulla gravità indiziaria
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