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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23618/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società, confermata in sede di reclamo dalla Corte d'Appello. Il reclamante ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione non sarebbe stata regolarmente eseguita a mezzo PEC dalla cancelleria, perché nel fascicolo non si rinveniva la documentazione attestante l'invio, né i riscontri telematici negativi; sosteneva inoltre che la normativa tecnica sul processo civile telematico non fosse stata correttamente applicata e che la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre acquisizioni istruttorie per verificare l'assenza di flussi telematici verso la casella PEC della società. Con l'ultimo motivo ha anche censurato la condanna alle spese, la condanna per lite temeraria e l'applicazione del doppio contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notificazione prefallimentare, richiamando il principio per cui l'art. 15, comma 3, l.fall. prevede una disciplina speciale: la cancelleria deve notificare via PEC al debitore e, se la notifica non è possibile o non ha esito positivo, si passa alle modalità sostitutive previste dalla norma, senza che siano richieste particolari attestazioni formali dell'esito negativo né l'allegazione specifica del messaggio del gestore PEC. Ha quindi considerato sufficiente l'attestazione del cancelliere circa il tentativo di notifica telematica non riuscito. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulle spese e sulla condanna ex art. 96 c.p.c., osservando che la condanna alle spese e al doppio contributo conseguiva alla soccombenza e che l'accertamento della mala fede o colpa grave ai fini della responsabilità aggravata è rimesso al giudice di merito, se adeguatamente motivato. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, l.fall.

    ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore

    La norma disciplina in modo speciale la notificazione prefallimentare: si procede via PEC e, solo se la notificazione non è possibile o non ha esito positivo, si attivano le modalità sostitutive previste dalla legge fallimentare, senza necessità di particolari formalità probatorie sull'esito negativo.

  • art. 16, comma 5, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

    Richiamato dal ricorrente come norma tecnica sul processo telematico, ma non ritenuto dirimente dalla Corte rispetto alla disciplina speciale dell'art. 15 l.fall.

  • art. 34, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

    Richiamato per contestare il mancato rinvenimento nel fascicolo telematico degli atti notificatori, ma la Corte ha escluso che tale profilo incidesse sulla validità della sequenza notificatoria regolata dall'art. 15 l.fall.

  • art. 210 c.p.c.

    La richiesta istruttoria volta all'acquisizione di documenti/elementi non è stata accolta; la censura è stata disattesa in quanto finalizzata a rimettere in discussione un accertamento già sorretto da motivazione congrua.

  • art. 213 c.p.c.

    Anche la richiesta di acquisizione di informazioni alla pubblica amministrazione è stata ritenuta non decisiva, poiché la Corte ha considerato sufficiente l'attestazione del cancelliere sul tentativo di notifica PEC.

  • art. 92 c.p.c.

    È stata richiamata dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese, ma la Corte ha ritenuto la doglianza assorbita o comunque non idonea a sovvertire la soccombenza.

  • art. 96 c.p.c.

    L'accertamento della mala fede o della colpa grave ai fini della responsabilità processuale aggravata spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Tutti i motivi sono stati formulati come violazioni o false applicazioni di legge; la Corte ha tuttavia escluso la fondatezza delle censure normative dedotte.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione è assoggettata a una disciplina speciale: deve essere eseguita dalla cancelleria all'indirizzo PEC del debitore e, solo se tale via non è possibile o non ha esito positivo, opera la sequenza sostitutiva prevista dalla legge fallimentare.
  • Ai fini della validità del procedimento notificatorio prefallimentare, non sono richieste particolari modalità attestative dell'impossibilità di notificare via PEC né la specifica allegazione del messaggio del gestore attestante l'esito negativo, essendo sufficiente l'attestazione del cancelliere sul tentativo di notifica.
  • Le doglianze che mirano a contestare la regolarità della notificazione devono confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e con la disciplina speciale dell'art. 15 l.fall.; non è sufficiente richiamare genericamente anomalie del fascicolo telematico se resta ferma l'attestazione del tentativo notificatorio.
  • L'accertamento della mala fede o della colpa grave ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. appartiene al giudice di merito e, se motivato in modo congruo, non è sindacabile in cassazione.
  • La condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato conseguono alla soccombenza della parte ricorrente quando il ricorso è rigettato.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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