Cassazione Penale, Sentenza n. 46201/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce che la Corte territoriale ha erroneamente respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., ritenendo sussistere colpa grave del ricorrente nella causazione della custodia cautelare per il reato associativo (art. 416 c.p.). Si censura in particolare che la Corte d'appello non ha applicato pienamente il principio di diritto affermato da Sez. U. nella sentenza D'Ambrosio (n. 32383/2010), ossia che la condizione ostativa del dolo o della colpa grave non opera se l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare emerge, sulla base dei medesimi elementi, in sede di merito; inoltre la Corte d'appello avrebbe riconsiderato il merito (riqualificando intercettazioni e prove) nel procedimento di riparazione e si sarebbe concentrata sulla legittimità del titolo cautelare anziché sull'ingiustizia della detenzione conseguente alla successiva assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata (Corte d'appello di Bologna, 01/03/2023) e ha rimesso il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame. La Corte ha rilevato che la Corte territoriale non ha adeguatamente verificato se l'assoluzione per il reato associativo fosse basata sugli stessi elementi disponibili al giudice cautelare (circostanza che, se vera, escluderebbe efficacemente la rilevanza della colpa grave ai fini dell'esclusione della riparazione). Ha altresì censurato la valutazione della Corte d'appello circa la legittimità del titolo cautelare e l'erroneo riferimento a un'ipotetica partecipazione a truffe, tenuto conto del limite edittale previsto dall'art. 280, comma 2, c.p.p. La Cassazione ha disposto la regolamentazione delle spese tra le parti e ha rinviato per nuovo giudizio applicando i principi indicati in motivazione.
Norme richiamate
art. 414 c.p. pen. (art. 416 c.p. pen.)
Il reato associativo (art. 416 c.p.) era uno dei capi contestati e centrale per valutare la legittimità della misura cautelare; la Corte ha esaminato se l'assoluzione per "perché il fatto non sussiste" fosse fondata sui medesimi elementi disponibili al giudice cautelare, condizione che incide sulla rilevanza della colpa grave.
Reato di riciclaggio (capo B). La Corte d'appello aveva valutato diversamente la colpa grave rispetto a questo capo; la Cassazione ha rilevato che il principio D'Ambrosio era stato applicato parzialmente e correttamente solo con riferimento a questo reato.
Norma che disciplina l'azione di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse viziata da violazione di tale disposizione per aver omesso l'accertamento richiesto circa la sovrapponibilità degli elementi tra giudice cautelare e giudice del merito.
Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
"... in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare..."
Principio centrale applicato dalla Cassazione: se l'insussistenza delle condizioni per la misura emerge sulla base degli stessi elementi di prova disponibili al giudice che ha disposto la cautela, allora la condotta dell'imputato (dolosa o colposa) non può essere ritenuta causa efficiente della custodia e quindi non può ostare alla riparazione.
art. 280, comma 2, c.p.p. (ancien régime ratione temporis)
"la custodia cautelare in carcere potesse essere disposta unicamente per delitti la cui pena edittale massima non fosse inferiore a 4 anni di reclusione"
La Corte ha ricordato che, ratione temporis, la custodia cautelare in carcere era applicabile solo per delitti con pena massima non inferiore a 4 anni; ciò rende irrilevante l'ipotesi di semplice concorso in truffa (art. 640 c.p.) quale giustificazione della custodia cautelare, essendo la pena edittale di tale reato inferiore al minimo previsto.
"pena edittale massima pari a 3 anni di reclusione"
La Corte ha osservato che l'eventuale qualificazione della condotta come concorso in truffa non poteva giustificare la custodia cautelare, per il limite edittale (3 anni) inferiore alla soglia prevista dall'art. 280 c.p.p. ratione temporis.
Sez. 4, Sentenza n. 40090 del 28/09/2022
Decisione precedente della Cassazione che aveva annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna (25/01/2022) e aveva già indicato profili di illegittimità nella valutazione della domanda di riparazione; da essa è nato il giudizio di rinvio oggetto della successiva ordinanza impugnata.
Sez. 4, Sentenza n. 16175 del 22/04/2021 (Bosio)
Giurisprudenza di supporto richiamata dalla Cassazione per confermare il principio secondo cui la diversa valutazione degli stessi elementi fra cautela e merito esclude l'efficacia causale della condotta dell'imputato.
Sez. n. 46469 del 14/09/2018 (Colandrea)
Richiamata per il principio che, se l'assoluzione si fonda su elementi non disponibili al giudice cautelare, può ancora residuare spazio per valutare la colpa grave; ma se l'assoluzione si basa sui medesimi elementi, non si può fondare la colpa grave sulla rivalutazione degli stessi.
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte di Cassazione ha osservato che la Corte d'appello non ha correttamente valutato ex ante i gravi indizi in rapporto alla qualificazione del reato e ai limiti edittali.
Massime di principio
- Se l'assoluzione in sede di merito è basata sugli stessi elementi già trasmessi al giudice che ha disposto la misura cautelare, la condotta dell'imputato (dolosa o per colpa grave) non può essere considerata causa efficiente della custodia e non può quindi ostare al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
- Nel giudizio di riparazione ex art. 314 c.p.p. il giudice non deve rimettere in discussione il merito della decisione assolutoria valutando nuovamente le prove in termini sostanziali, salvo verificare se l'assoluzione si fondi su elementi nuovi non disponibili al giudice cautelare.
- La legittimità formale o la conferma del titolo cautelare in sede di riesame non esime il giudice di riparazione dall'accertare l'ingiustizia della detenzione alla luce dell'assoluzione successiva.
- Quando la qualificazione della condotta in sede di merito sia diversa (es. da riciclaggio/associazione a tentata truffa), occorre verificare i limiti edittali del reato così qualificato: se la pena edittale non raggiunge la soglia prevista per la custodia cautelare ratione temporis, la misura non sarebbe stata applicabile.
- Per escludere la colpa grave dell'imputato occorre precisare se l'assoluzione è dipesa da una diversa valutazione degli stessi elementi o dall'emersione di elementi nuovi; soltanto nel primo caso opera l'esclusione della condotta causale.
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