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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00572/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile in sede di legittimità la questione sulle pene sostitutive perché non proposta in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per la mancata applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non risultava previamente dedotta come motivo di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello deve pronunciarsi sulla relativa applicabilità solo se l'imputato ne faccia richiesta, richiesta che può essere formulata fino all'udienza di discussione del gravame ma deve comunque intervenire nel giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    Prevede le pene sostitutive di pene detentive brevi; la loro applicazione in appello richiede una specifica richiesta dell'imputato.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La disciplina transitoria della riforma Cartabia impone che la questione sulle sanzioni sostitutive sia sottoposta al giudice di appello nei termini indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente dedotta in appello; il mancato previo rilievo determina inammissibilità.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    I motivi nuovi possono essere presentati in appello; il principio richiamato consente la richiesta sulle pene sostitutive fino all'udienza di discussione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è proponibile una doglianza che avrebbe dovuto essere già devoluta al giudice di appello, quando la relativa deduzione è prescritta a pena di inammissibilità.
  • In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi solo se l'imputato abbia formulato una specifica richiesta nel grado di appello, richiesta che può essere proposta fino all'udienza di discussione del gravame.
  • La mancata deduzione tempestiva della questione in appello preclude il controllo della Corte di cassazione e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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