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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14685/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti nell'interesse di tre imputati contro la sentenza della Corte di appello che li aveva condannati, deducevano: omessa motivazione e vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto; erroneo riconoscimento della recidiva contestata a ciascuno; censura al trattamento sanzionatorio, in particolare al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che le doglianze sul fatto sono generiche perché non si confrontano con le argomentazioni, sintetiche ma puntuali, rese dal giudice di merito, e si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Quanto a recidiva e pena, la Corte osserva che la Corte territoriale aveva valorizzato i precedenti penali come indice di maggiore pericolosità e aveva ritenuto la gravità complessiva del fatto incompatibile con le generiche.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    la recidiva può essere valorizzata come indice di accresciuta pericolosità dell'imputato

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate quando la complessiva gravità del fatto sia ritenuta incompatibile con il loro riconoscimento

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una rivalutazione del merito o prospettare mere ipotesi alternative rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
  • Il riconoscimento della recidiva può essere sorretto dal richiamo ai precedenti penali dell'imputato quale indice di maggiore pericolosità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza la gravità complessiva del fatto e la ritiene incompatibile con il loro riconoscimento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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