Cassazione Penale, Sentenza n. 27389/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 125, 178, 274, 275 c.p.p.) e vizio di motivazione, lamentando che il riesame non abbia adeguatamente valutato elementi sopravvenuti a discarico quali: assenza di indizi in altro procedimento, sequestro di documentazione relativa a presunte trattative negoziali con le presunte persone offese senza sviluppi investigativi, mancata chiamata in correità da parte di nuovi collaboratori, lungo periodo di detenzione e attenuazione della misura per un coimputato (Galante). Denuncia una valutazione generica e il ricorso al consolidamento dell'ordinanza genetica e alla qualificazione «storica» del sodalizio mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per eccessiva genericità dei motivi e per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente fossero effettivamente prese in considerazione dal Tribunale del riesame ma valutate insufficienti e fondate su argomentazioni congetturali. La Corte ha richiamato che il ricorrente era già stato condannato, con sentenza non definitiva, a 13 anni e 6 mesi, il che limita la possibilità di rimettere in discussione la sussistenza dei gravi indizi nei procedimenti incidentali. Quanto al periculum libertatis, la Corte ha applicato la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. nei procedimenti per 416-bis, con onere attenuato per il giudice quando si tratti di associazione mafiosa "storica": il tempo trascorso non è di per sé idoneo a escludere le esigenze cautelari; la presunzione può essere superata solo con prove concrete della rescissione dei legami con il sodalizio. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. Non è intervenuta remissione in libertà.
Norme richiamate
Rinvio normativo alle disposizioni sul riesame; citato nel quadro delle norme processuali rilevanti per la valutazione della misura cautelare
Norma sul rapporto tra procedimento principale e incidentale; utilizzata per spiegare l'effetto vincolante della sentenza incidentale sulla valutazione cautelare
Norma sulle misure cautelari personali, richiamata nel contesto delle facoltà del giudice nel disporre e rivalutare le misure
Fondamentale nella decisione: prevede una presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia cautelare nei reati di 416-bis, superabile solo nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis; applicata con particolare rigore per le associazioni mafiose "storiche"
art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato in relazione al peso del cosiddetto "tempo silente": il decorso del tempo incide limitatamente sulla valutazione delle esigenze cautelari
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)
Richiama la procedura di trattazione scritta adottata nel procedimento (norma di carattere organizzativo-processuale applicata qui per la trattazione)
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022 n.150, e art. 17, d.l. 22/06/2023 n.75
Richiami normativi sul regime di applicabilità della trattazione scritta e delle modifiche procedurali richiamate nella fase di esame
Norma che disciplina l'onere delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma pratica richiamata per gli adempimenti in mancanza di remissione in libertà del ricorrente
Massime di principio
- Nei procedimenti per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), vige una presunzione favorevole alla sussistenza delle esigenze cautelari: il giudice richiede prove concrete e non generiche per escluderle.
- La qualificazione del sodalizio come "storico" comporta un onere probatorio attenuato per chi chiede la revoca o sostituzione della misura: il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio.
- Se nel procedimento principale il soggetto è già stato condannato (anche non definitivamente), ciò limita la possibilità di rimettere in discussione la persistenza dei gravi indizi nel procedimento incidentale.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in casi mafiosi è necessario dimostrare in modo specifico e probatorio la cessazione di ogni rapporto con il sodalizio (es. elementi oggettivi che attestino la rescissione dei legami).
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato: censure generiche o congetturali sono soggette a inammissibilità.
- Il rigetto del ricorso per inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la prospettiva di una diversa misura cautelare per altri indagati non è automaticamente trasferibile se non fondato su nuovi fatti pertinenti alla posizione dell'appellante.
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