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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30823/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce la violazione degli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992 (codice della strada) per avere il Tribunale omesso di disporre la confisca obbligatoria del motoveicolo nonostante dagli atti (provvedimento di sequestro, accertamenti sul numero di telaio, carta di circolazione) emergesse la proprietà del veicolo in capo all'imputato; si censura quindi l'omissione di una sanzione amministrativa accessoria per legge prevista, anche in presenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione della confisca del ciclomotore. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio esclusivamente sul punto della confisca, con obbligo di accertare se il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale e alla pena (art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 (codice della strada)

    La norma impone la confisca obbligatoria del veicolo in relazione alla specifica fattispecie; nel caso di patteggiamento la confisca deve comunque essere applicata salvo accertamento che il veicolo appartenga a terzi estranei alla violazione.

  • art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 (codice della strada)

    Analogo obbligo di confisca previsto per la fattispecie richiamata; la sua applicazione è dovuta anche nelle sentenze di patteggiamento, ove non risulti appartenenza a terzi.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); non esclude l'obbligo per il giudice di pronunciare statuizioni non negoziabili dalle parti, come le misure obbligatorie previste dalla legge.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte conferma l'ammissibilità del ricorso avverso sentenze di patteggiamento che omettano di applicare sanzioni obbligatorie.

  • Sezioni Unite, nn. 21368 e 21369 del 26/09/2019 (Savin, Melzani)

    Principio di legittimità secondo cui le sentenze di patteggiamento sono sindacabili in Cassazione quando omettono statuizioni obbligatorie (misure di sicurezza o sanzioni amministrative) non negoziabili dalle parti; fondamento costituzionale nel rispetto dell'art. 111 Cost.

  • art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    Rilevato nel ragionamento sistematico: alcune statuizioni non sono negoziabili dalle parti e restano soggette al controllo di legittimità.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale una volta accolta la richiesta di applicazione della pena; la Corte ha pertanto dichiarato irrevocabile la condanna sul piano penale, pur annullando la parte relativa alla confisca.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale per il controllo giurisdizionale sulle statuizioni non negoziabili poste a presidio dei diritti e garanzie del processo.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di patteggiamento il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie previste dalla legge (es. confisca) salvo che risulti, dopo specifico accertamento, che il bene appartiene a terzi estranei alla violazione.
  • La mera intestazione formale del veicolo a un parente non esclude la confisca se dagli atti emergono elementi che indicano la pertinenza o la proprietà in capo all'imputato; il giudice deve verificare la titolarità effettiva prima di evitare la confisca.
  • Il procuratore può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento che omettano l'applicazione di misure o sanzioni obbligatorie: la Corte di Cassazione è competente a sindacare tali omissioni e può annullare limitatamente a quelle parti.
  • Se la Cassazione annulla soltanto l'omessa statuizione relativa a una sanzione accessoria, rinvia la decisione al giudice di merito senza intaccare l'irrevocabilità della condanna penale già pronunciata.
  • In fase di rinvio il giudice di merito deve compiere gli accertamenti necessari (sequestro, riscontri su telaio, carta di circolazione, dichiarazioni) per determinare la proprietà o la non appartenenza del bene a soggetti estranei e pronunciarsi conformemente.

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