Cassazione Penale, Ordinanza n. 41125/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo di ricorso, ossia vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Secondo il ricorso, la motivazione sul punto sarebbe stata viziata; la Corte di cassazione rileva però che il diniego era stato giustificato in modo logico e lineare con riferimento all'assenza di elementi positivi e alla presenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato. Dalla sentenza non emergono i fatti materiali del reato presupposto, né il capo di imputazione specifico, essendo la decisione limitata al profilo sanzionatorio delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta ferma; non risulta una modifica dell'affermazione di responsabilità, ma solo la conferma del trattamento sanzionatorio già deciso in appello.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione evidenzi l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali, trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale ma sindacabile solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito richiami, con argomentazione logica e non apparente, l'assenza di elementi favorevoli e la presenza di precedenti penali dell'imputato.
- In sede di legittimità il vizio di motivazione sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio non è configurabile se la motivazione del giudice di merito risulta coerente, lineare e conforme ai criteri consolidati di valutazione.
- La censura sulle attenuanti generiche non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, essendo sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della totale assenza di motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41061/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41064/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41065/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41066/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41067/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41069/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →