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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20525/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso proponeva due motivi: (1) violazione di legge per mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale contestato al capo D) (art.707 c.p.), deducendo che l'appello era stato proposto anche in relazione alla determinazione della pena, ivi compresi gli aumenti per continuazione, e quindi l'impugnazione doveva estendersi anche a quel capo; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per non avere la Corte di appello considerato che l'imputato si era dato alla fuga senza comprendere di essere inseguito da appartenenti alle forze dell'ordine.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha accolto il primo motivo, rilevando che l'appello sul trattamento sanzionatorio impediva la formazione del giudicato sul capo D) e che, alla data della sentenza di secondo grado (1/4/2021), il reato commesso il 12/4/2013 era prescritto anche computando la sospensione di 250 giorni; di conseguenza ha annullato senza rinvio la condanna limitatamente al capo D) per estinzione del reato per prescrizione e ha proceduto alla rideterminazione della pena complessiva riducendola di quindici giorni di reclusione. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo e, per il resto del ricorso, ha confermato la condanna; ha fissato la pena esecutiva finale in mesi otto e giorni quindici di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    Si riferisce alla contravvenzione contestata al capo D); la Corte ne dichiara l'estinzione per prescrizione alla data della sentenza di appello.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020

    Norma citata per giustificare il trattamento cartolare del procedimento (istruttoria svolta in forma cartolare).

  • art. 7, d.l. 23 luglio 2021, n.105

    Ulteriore disposizione che regola l'esame cartolare del ricorso nel periodo emergenziale; utilizzata per la trattazione in forma cartolare.

  • art. 620 lett. 1 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di provvedere direttamente alla rideterminazione della pena quando annulla parte della sentenza; applicata per ridurre la pena complessiva di quindici giorni.

  • Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 (sentenza "Aiello")

    Sez.U, n.6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966

    Principio richiamato: l'autonomia delle singole imputazioni impedisce che l'ammissibilità del ricorso per uno dei reati determini la riapertura del rapporto processuale anche per reati per i quali il ricorso è inammissibile; nei capi nei quali si è formato giudicato parziale non è possibile far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

  • Sez.3, n. 7937 del 01/06/2016

    Sez.3, n.7937 del 01/06/2016, dep. 2017, Rv. 269030

    Giurisprudenza citata che sostiene l'idea che la continuazione possa far valere la prescrizione in modo cumulativo; la Corte di cassazione la discute e la distingue rispetto al principio delle Sezioni unite.

  • Sez.2, n. 36376 del 23/06/2021 (Cimini)

    Sez.2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015-04

    Pronuncia citata che segue orientamenti affermando effetti della continuazione anche sul regime della prescrizione; la Corte la richiama per confutarne l'estensione rispetto al principio consolidato dalle Sezioni unite.

Massime di principio

  • Se l'impugnazione investe il trattamento sanzionatorio (compresi aumenti per continuazione), l'appello può impedire la formazione del giudicato anche per capi che altrimenti non sarebbero stati singolarmente impugnati; il giudice deve quindi esaminare la questione della prescrizione per quei capi.
  • Tuttavia, l'esistenza di reati 'in continuazione' incide solo sul piano sanzionatorio: sul piano processuale le singole imputazioni mantengono autonomia. Se il ricorso è oggettivamente cumulativo, l'ammissibilità va valutata capo per capo; per i capi nei quali il ricorso è inammissibile può formarsi giudicato e, conseguentemente, non si può più far valere la prescrizione maturata successivamente.
  • Quando la Corte di cassazione annulla parzialmente per prescrizione, può, ai sensi dell'art.620 c.p.p., procedere direttamente alla rideterminazione della pena eliminando la parte di pena relativa al capo estinto.
  • Nelle contestazioni di resistenza o fuga, per valutare la responsabilità rileva se l'imputato abbia avuto consapevolezza che i suoi inseguitori erano appartenenti alle forze dell'ordine: la prova può desumersi da elementi fattuali (intervento di auto di servizio chiaramente riconoscibile, ordine di fermarsi, speronamento volontario della volante).
  • In un ricorso per cassazione cumulativo è essenziale articolare motivi distinti e confrontarsi specificamente con la motivazione della corte territoriale per ciascun capo: la mancata comparazione con la motivazione può determinare l'inammissibilità del motivo.

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