Cassazione Penale, Ordinanza n. 21048/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per opere edilizie abusive realizzate in assenza di permesso di costruire e per violazioni della disciplina urbanistico-edilizia. In concreto, la decisione descrive una sopraelevazione su immobile preesistente, di circa 150 mq e 500 mc complessivi, eseguita senza titolo abilitativo, sulla base di sopralluogo della Polizia Municipale e di riscontri fotografici satellitari; il ricorrente era stato inoltre riferito come proprietario e committente delle opere. Il ricorso articolava quattro censure: 1) motivazione apparente o stereotipata della sentenza d'appello, che avrebbe lasciato irrisolte le lacune della decisione di primo grado; 2) erronea affermazione della prova dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati; 3) omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., invocando assenza di abitualità ed esiguità del danno/pericolo; 4) illegittimo diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, che secondo il ricorrente non avrebbe dovuto essere subordinata a un onere demolitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché miravano a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito, evidenziando che la sentenza d'appello aveva fornito una ricostruzione precisa e circostanziata, fondata su sopralluogo, verifiche satellitari e dichiarazioni del commissario di polizia municipale circa la qualità di proprietario/committente e l'assenza di titolo autorizzativo. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, poiché la particolare tenuità è stata esclusa per la rilevanza della condotta e per l'entità dell'abuso, consistito in una sopraelevazione di notevoli dimensioni, oltre che per la protrazione nel tempo della permanenza dell'illecito. Ha reputato manifestamente infondato anche il quarto motivo, osservando che la valutazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile se congruamente motivata; la Corte di appello aveva valorizzato la realizzazione dell'intera sopraelevazione in zona sismica, senza progetto esecutivo e senza tecnico competente, nonché la mancata collaborazione dell'imputato. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha anche richiamato il precedente godimento del beneficio, con conseguente obbligatorietà della subordinazione ex art. 165, comma 2, c.p. All'inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001
norma incriminatrice richiamata per l'abuso edilizio oggetto del capo 1, in relazione alla realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire
norma contestata al capo 2, richiamata in relazione all'art. 93 d.P.R. 380/2001, per violazioni della disciplina edilizia in zona sismica
norma richiamata in combinazione con l'art. 95 d.P.R. 380/2001 per la disciplina delle opere in zona sismica
invocato dalla difesa; la Corte ribadisce che la particolare tenuità va esclusa quando la condotta è di non lieve consistenza per natura, entità dell'opera e protrazione dell'abuso
richiamato per affermare l'obbligatorietà della subordinazione della sospensione condizionale a determinati obblighi, alla luce del precedente beneficio già fruito dall'imputato
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui all'inammissibilità del ricorso può seguire la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica.
- La prova della responsabilità in materia edilizia può essere desunta da sopralluoghi della polizia municipale, rilievi oggettivi e riscontri fotografici o satellitari, oltre che dalle dichiarazioni rese dall'interessato sulla propria qualità di proprietario e committente e sull'assenza di titoli abilitativi.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando l'abuso edilizio presenta un apprezzabile disvalore per estensione, volume, modalità esecutive e permanenza nel tempo dell'illecito.
- Le valutazioni sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione se il giudice di merito le abbia adeguatamente motivate, specie quando l'opera sia stata realizzata in modo rilevante, in zona sismica, senza progetto e senza l'assistenza di un tecnico competente.
- La sospensione condizionale della pena può essere legittimamente subordinata agli obblighi previsti dalla legge quando ne ricorrano i presupposti, e la precedente fruizione del beneficio rileva ai fini dell'operatività del limite legale richiamato dalla decisione.
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