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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25670/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cessione di sostanze stupefacenti (cocaina) e per il concorso in associazione finalizzata al narcotraffico. Al ricorrente venivano contestate più cessioni in favore dell'organizzazione capeggiata da Rosario Cuccia nel periodo 14/10/2023-20/12/2023. Il difensore ha denunciato carenza di gravi indizi per mancanza di sequestri diretti, assenza di servizi di osservazione e pedinamento, ambiguità delle intercettazioni (impossibilità di stabilire oggetto, quantità e qualità della sostanza) e un episodio specifico (05/12/2023) in cui il GPS inviato dal ricorrente sarebbe distante dieci chilometri dal luogo del ritrovamento della droga. Inoltre è stato contestato il difetto di motivazione circa le esigenze cautelari e la mancata valutazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice del merito ha fornito motivazione logica e congrua basata prevalentemente su intercettazioni telefoniche e su riprese video che, nel loro complesso, hanno formato quadro di gravi indizi per molteplici episodi di cessione. La Corte ha però riconosciuto l'insussistenza probatoria, per l'episodio del 05/12/2023, a causa della discrepanza della posizione GPS rispetto al luogo di ritrovamento; tuttavia questa lacuna non ha intaccato la gravità indiziaria complessiva derivante dagli altri episodi. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione che emergeva dall'ordinanza di merito: inserimento in ambiente criminale strutturato, professionalità nella commissione dei reati, reiterazione e precedenti specifici, per cui la custodia cautelare è stata ritenuta idonea e proporzionata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Richiamato in relazione alla responsabilità per il reato commesso in concorso e alla determinazione della partecipazione del ricorrente all'evento criminoso; applicazione come criterio interpretativo della pluralità di condotte contestate.

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma usata per inquadrare il tipo di reato (detenzione/cessione di sostanze stupefacenti); la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e gli elementi di riscontro supportassero la sussistenza dei gravi indizi ai sensi di tale norma.

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata indirettamente con riferimento a precedenti specifici del ricorrente; la presenza di precedenti per reati dello stesso tipo ha influito sulla valutazione del pericolo di reiterazione e sull'adeguatezza della custodia cautelare.

  • Codice di procedura penale

    Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento; non rilevante per la decisione sul merito della misura ma citato per le formalità esecutive.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il controllo sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: la Cassazione verifica solo la congruenza logica e la corretta applicazione dei principi di diritto, non riformula valutazioni probatorie già compiute dal giudice di merito.
  • Le intercettazioni telefoniche e i dialoghi criptici possono costituire gravi indizi se interpretati dal giudice di merito con motivazione logica e con rimando a massime di esperienza; tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.
  • L'assenza di sequestri diretti o di osservazioni sul luogo non esclude automaticamente la sussistenza dei gravi indizi quando il quadro probatorio complessivo (intercettazioni, video, riscontri successivi) sia coerente e univoco.
  • La carenza probatoria relativa a un singolo episodio non invalida necessariamente l'intero quadro indiziario se altri episodi, adeguatamente motivati, dimostrano la continuità e la professionalità dell'attività criminosa.
  • Per contrastare una misura cautelare è essenziale dimostrare specifiche carenze logiche o violazioni di norme nel provvedimento motivazionale del giudice, non solo esprimere una diversa valutazione dei fatti; andrebbe evidenziata la manifesta illogicità o la mancanza di elementi necessari per le esigenze cautelari.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari rilevano fortemente l'inserimento in contesti organizzati, la capacità di approvvigionamento costante, i precedenti specifici e la concretezza del pericolo di reiterazione: tali elementi giustificano misure più afflittive quando risultano adeguatamente motivati.

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