Cassazione Penale, Ordinanza n. 32201/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accogliendo la proposta formulata dalle parti. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p., sostenendo che il giudice non avesse valutato adeguatamente la congruità della sanzione e che l'imputata fosse meritevole di una pena più mite. La Corte ha ritenuto che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena in appello, siano precluse le doglianze relative alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata, salvo i casi di pena illegale, vizi concernenti la formazione della volontà di accedere al concordato, mancanza del consenso del pubblico ministero o difformità della pronuncia rispetto all'accordo. Poiché il motivo riguardava esclusivamente l'adeguatezza e la proporzionalità della pena, e non la sua legalità, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità le doglianze riferite alla pena concordata, comprese quelle concernenti la sua adeguatezza e proporzionalità. La declaratoria è stata adottata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'accordo delle parti sulla pena limita la cognizione del giudice e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione, impedendo di contestare la quantificazione di una pena diversa da quella concordata.
Restano deducibili, secondo la decisione, l'illegalità della pena, i motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e la difformità della pronuncia rispetto al contenuto dell'accordo.
La contestazione relativa all'adeguatezza e proporzionalità della pena, fondata sui criteri di commisurazione, è preclusa quando la pena sia stata oggetto di concordato in appello.
La richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto diretta a ottenere una pena più mite rispetto a quella concordata, non può essere fatta valere in cassazione dopo il concordato sulla pena.
procedimento senza formalità per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello deve essere adottata senza formalità.
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'accordo sulla pena raggiunto in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia a dedurre in cassazione le questioni alle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo, con effetti preclusivi sull'intero successivo svolgimento processuale.
- Dopo il concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che contesti esclusivamente l'adeguatezza, la proporzionalità o la congruità della pena concordata, anche mediante il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. o alle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p.
- Nel giudizio successivo al concordato in appello restano deducibili le doglianze relative all'illegalità della pena, alla formazione della volontà della parte di accedere all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della sentenza rispetto al contenuto dell'accordo.
- L'inammissibilità del ricorso proposto contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è dichiarata senza formalità secondo il modello procedimentale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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