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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35851/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Prima Sezione penale della Cassazione n. 37764 del 29 ottobre 2025, che aveva rigettato il suo ricorso e reso definitiva la condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Catania il 23 ottobre 2024. Era stato condannato a nove anni di reclusione, con rideterminazione della pena in ragione dell'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti e dell'assoluzione parziale dal reato di detenzione illegale di armi; la condanna riguardava il concorso nel tentato omicidio continuato pluriaggravato, con esclusione dell'aggravante dei motivi abietti, ai danni di due persone, e il porto illegale di due pistole. La vicenda si collocava nello scontro tra due gruppi mafiosi a Catania, l'8 agosto 2020, dopo che il ricorrente aveva subito un'aggressione il giorno precedente: un gruppo organizzò una spedizione armata di rappresaglia, sfociata in un conflitto a fuoco nel quale le due vittime del tentato omicidio rimasero ferite. Con l'unico motivo, la difesa ha denunciato un errore percettivo di fatto, chiedendo il riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 c.p., già riconosciuto ad altri coimputati. Ha sostenuto che la Cassazione avrebbe male percepito l'orario di arrivo dell'imputato alla riunione organizzativa, non considerando adeguatamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e i tabulati telefonici esaminati da consulenze difensive: un collaboratore lo collocava alla riunione verso le 16.15, mentre altri lo situavano verso le 18.30, quando la riunione sarebbe stata quasi conclusa. La difesa ha inoltre richiamato divergenze su chi accompagnasse l'imputato, e ha sostenuto che la posizione di un coimputato fosse sovrapponibile alla sua.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso straordinario e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che l'art. 625-bis c.p.p. consenta di correggere un errore percettivo, dovuto a svista o equivoco nella lettura degli atti, che abbia inciso sulla decisione, ma non un errore valutativo né una richiesta di nuova ponderazione delle prove. Le doglianze sugli orari, sulle dichiarazioni dei collaboratori e sui tabulati riproponevano censure probatorie già esaminate dalla precedente sentenza di legittimità; quest'ultima aveva ritenuto irrilevanti le divergenze indicate e valorizzato la convergenza delle dichiarazioni di altri due collaboratori sulla partecipazione piena dell'imputato alla riunione decisiva. La rivalutazione richiesta era quindi estranea al rimedio straordinario. Il Procuratore generale aveva concluso per il rigetto.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

    Il ricorso straordinario è ammesso per correggere un errore percettivo della Cassazione, derivante dalla lettura degli atti e causalmente incidente sulla decisione; non permette di rinnovare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.

    La difesa, al fine di ottenere il riconoscimento di un’ipotesi di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. anche nei confronti del ricorrente, così come accaduto nei riguardi di altri tre coimputati.

    La pronuncia menziona il concorso anomalo solo quale esito auspicato dalla difesa, ma non ne esamina né definisce i presupposti sostanziali.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto è circoscritto all'errore percettivo in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, quando l'inesatta percezione abbia determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore.
  • Non integra errore di fatto deducibile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. la critica che richieda una nuova valutazione delle dichiarazioni e degli elementi tecnici, anche quando sia formulata come denuncia di travisamento o di omessa percezione delle prove.
  • Sono estranei al rimedio straordinario gli errori percettivi attribuiti al giudice di merito: devono essere fatti valere, nei limiti consentiti, mediante le impugnazioni ordinarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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