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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25496/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente riparazione)

La controversia

Il procedimento concerne una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un imputato che aveva subito custodia cautelare in carcere dal 16 febbraio 2015 al 6 maggio 2016 in un procedimento per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, oltre che per un episodio di acquisto di cocaina. La Corte di appello aveva rigettato la domanda, ritenendo ostative al riconoscimento dell’indennizzo alcune frequentazioni ritenute ambigue con coimputati e soggetti coinvolti nei traffici illeciti, qualificandole come condotta gravemente colposa causalmente incidente sulla misura cautelare. Con il ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo a circostanze espressamente escluse dal giudicato assolutorio; in particolare, si contestava la valorizzazione della presunta partecipazione del ricorrente a incontri e accordi finalizzati all’acquisto di droga e a un summit associativo, nonché l’affermazione che egli fosse consapevole del trasporto di stupefacente, anche per un travisamento del contenuto delle intercettazioni e del materiale processuale. Si denunciava inoltre che fosse stato dato indebito peso a fatti non più utilmente apprezzabili, o comunque non ricavabili dalla sentenza assolutoria, al fine di negare la riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Ha affermato che il giudice della riparazione, nel valutare se il richiedente abbia dato causa o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave, deve muovere dai fatti ritenuti provati o non esclusi dalla sentenza assolutoria e compiere un autonomo giudizio ex ante sulla condotta del richiedente, senza rivalutare in chiave accusatoria elementi già esclusi dal giudice penale. Nella specie, la Corte territoriale aveva invece ricostruito come certi alcuni fatti la cui esistenza era stata esclusa nei giudizi di merito, giungendo a configurare una connivenza gravemente colposa incompatibile con la pronuncia assolutoria. È stato inoltre rilevato l’errore relativo alla pretesa consapevolezza del trasporto di droga e al contenuto non univoco delle conversazioni richiamate. Il giudizio dovrà quindi essere rinnovato attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    comma 1; comma 4; ultima parte

    La riparazione per ingiusta detenzione è esclusa quando il richiedente abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave; il giudice deve verificare tale condizione ostativa sulla base di una valutazione autonoma e ex ante della condotta, senza richiedere che essa integri di per sé un reato.

  • art. 311 c.p.p.

    Richiamato quale norma processuale la cui inosservanza aveva portato, nel procedimento principale, alla revoca della misura cautelare per superamento dei termini.

  • art. 416-bis c.p.

    Indicata quale imputazione relativa all’associazione mafiosa contestata nel procedimento presupposto.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indicata quale norma incriminatrice dei fatti di detenzione/acquisto di stupefacenti contestati nel procedimento presupposto.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indicata quale norma incriminatrice dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata nel procedimento presupposto.

  • d.lgs. n. 188 del 2021

    art. 4, comma 1, lett. b)

    Richiamato per escludere che, ai fini della condotta ostativa ex art. 314 c.p.p., sia valorizzabile l’omessa spiegazione alternativa del richiedente, non più apprezzabile come elemento decisivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, la verifica della condotta ostativa deve essere compiuta con giudizio autonomo e prospettiva ex ante, distinguendola dall’accertamento di responsabilità penale svolto nel processo principale.
  • Il giudice della riparazione non può fondare il diniego dell’indennizzo su fatti espressamente esclusi o non provati nella sentenza assolutoria, perché ciò trasformerebbe il giudizio riparatorio in una rivalutazione in chiave accusatoria del materiale probatorio.
  • La colpa grave ostativa all’equa riparazione può essere integrata anche da condotte non costituenti reato, purché abbiano concretamente ingenerato, o concorso a ingenerare, l’apparenza della configurabilità del fatto e abbiano avuto un nesso eziologico con la detenzione.
  • Le ‘frequentazioni ambigue’ con soggetti coinvolti in traffici illeciti possono assumere rilievo ostativo solo se risultano effettivamente provate, consapevoli, non giustificate da rapporti familiari o altri elementi leciti e oggettivamente idonee, per qualità e contesto, a essere lette come indici di complicità.
  • Nel valutare le frequentazioni ambigue il giudice deve verificare il contenuto delle sentenze di merito e delle intercettazioni con particolare attenzione alla loro effettiva portata probatoria; il travisamento del materiale processuale o l’attribuzione di fatti non risultanti dagli atti vizia la decisione di rigetto della riparazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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