Cassazione Penale, Ordinanza n. 19463/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il primo motivo generico perché privo di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e il secondo motivo manifestamente infondato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, concedendo solo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Con il primo motivo censurava la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di colpevolezza, ma la censura si limitava a riproporre questioni già esaminate in appello. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge per il mancato esame dell'imputato assente e per la pretesa illegittimità della motivazione per relationem della sentenza di condanna, invocando gli artt. 603 e 546 c.p.p.; la Corte rilevava però che non era stata formulata richiesta di rinvio né chiesto l'esame dell'imputato, e che la motivazione per relationem era conforme ai principi consolidati.
Norme richiamate
Indicato come titolo di reato per la condanna confermata in appello; la Corte non affronta il merito della tipicità, limitandosi al controllo di ammissibilità delle censure.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dalla mancata correlazione tra doglianza e ratio decidendi della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per dedurre violazione di legge; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello non è automatica, ma richiede, salvo valutazione di indispensabilità d'ufficio, una specifica richiesta dell'imputato e la prova dell'impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.
La motivazione per relationem è legittima se il provvedimento richiama un atto valido e conoscibile, mostrando che il giudice ne ha esaminato e condiviso le ragioni.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico e non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate e disattese nel merito.
- La doglianza relativa al mancato esame dell'imputato assente in appello non può essere accolta se la difesa non ha chiesto la rinnovazione istruttoria e non ha allegato/provato l'impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore nei termini richiesti dalla legge.
- La motivazione per relationem è legittima quando rinvia a un atto processuale valido, conoscibile o conoscibile dall'interessato, e consente di verificare che il giudice abbia effettivamente preso cognizione delle ragioni richiamate e le abbia fatte proprie.
- In sede di legittimità, le censure che investono la motivazione della sentenza devono essere specifiche e pertinenti; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.
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