Sentenza del 11/09/2024 n. 24460 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva recuperato la differenza d'IVA con avviso di liquidazione notificato il 30 marzo 2010, ritenendo insussistenti i requisiti per l'agevolazione perché l'immobile sorgeva su un terreno appartenente a un complesso ricettivo-turistico e, secondo il Comune, avrebbe dovuto essere accatastato in categoria D/2 anziché A/2. A.A. contestava che la CTR avesse attribuito rilievo decisivo alla destinazione urbanistica del terreno, senza considerare il classamento A/2, l'uso abitativo concreto, il certificato comunale di agibilità e abitabilità e l'assenza di una contestazione circa il carattere non di lusso dell'immobile. Deduceva inoltre che mancassero le ipotesi tassative di revoca del beneficio previste dalla nota II-bis. La Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione dell'Agenzia d'inammissibilità dei motivi, poiché le censure risultavano già proposte nel ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente: la CTR aveva fondato la decisione sulla sola destinazione urbanistica del terreno, senza valutare il classamento catastale e le caratteristiche strutturali e funzionali dell'immobile. Ha chiarito che, ai fini dell'aliquota IVA del 4%, è rilevante che l'unità sia accatastata in categoria A/2 e sia destinata in concreto ad abitazione non di lusso; la destinazione urbanistica del terreno è irrilevante, data l'autonomia della disciplina catastale rispetto a quella urbanistico-edilizia. Il terzo motivo, relativo alle ipotesi tassative di revoca, è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR della Sicilia, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia dopo che la CTP di Messina aveva accolto il ricorso del contribuente, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sul diritto all'agevolazione: il giudice del rinvio dovrà svolgere un nuovo esame.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16 e Tabella A, parte II, n. 21
Al trasferimento dell'immobile, acquistato come prima casa, è applicabile, pertanto, l'aliquota IVA agevolata al 4%, se lo stesso sia stato accatastato nella categoria A2 e destinato ad abitazione non di lusso (nel senso di un effettivo e concreto impiego abitativo dell'immobile), essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno, in considerazione della piena autonomia della disciplina catastale rispetto alle norme urbanistico - edilizie.
L'agevolazione IVA del 4% va valutata considerando il classamento dell'unità e la sua concreta destinazione abitativa non di lusso. La destinazione urbanistica del terreno non è di per sé decisiva.
D.M. 2 agosto 1969
L'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4%, prevista dal n. 21, parte seconda, della tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità al momento della ultimazione dell'edificio ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite.
Per stabilire se l'abitazione sia di lusso occorre guardare alle caratteristiche strutturali e funzionali dell'unità al completamento dell'edificio oppure al classamento catastale definitivamente stabilito, non alla sola destinazione urbanistica dell'area.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis
In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
La nota disciplina le conseguenze della dichiarazione mendace e del trasferimento dell'immobile agevolato entro cinque anni; nel caso di cessioni soggette a IVA, il testo richiamato prevede il recupero della differenza d'imposta e la sanzione. Il terzo motivo, basato sulle ipotesi di revoca previste dalla nota, è stato tuttavia assorbito e non deciso nel merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione costituisce il riferimento processuale indicato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge proposte in Cassazione; la Corte ha accolto le censure relative ai primi due motivi.
Massime di principio
- Per l'agevolazione IVA «prima casa» del 4%, la destinazione urbanistica del terreno o dell'area non basta, da sola, a escludere il beneficio: occorre valutare la singola unità immobiliare.
- Sono rilevanti il classamento catastale definitivamente stabilito e le caratteristiche strutturali e funzionali dell'immobile; l'uso abitativo concreto può concorrere alla valutazione della destinazione a casa non di lusso.
- La disciplina catastale e quella urbanistico-edilizia sono autonome: l'inquadramento urbanistico dell'area non determina automaticamente la categoria catastale o la natura dell'unità abitativa.
- Quando il giudice di merito decide sulla sola destinazione urbanistica senza esaminare classamento e caratteristiche dell'immobile, la decisione può essere cassata per violazione dei criteri applicabili; il rinvio comporta un nuovo esame e non attribuisce automaticamente il beneficio al contribuente.
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