Cassazione Penale, Sentenza n. 21800/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza d'appello, pur avendo dichiarato estinto il reato per prescrizione, avrebbe accertato il danno civile senza criteri di quantificazione e sulla base del solo richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado e a un generico danno morale. Secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto applicare il canone probatorio civilistico (il «più probabile che non», art. 2043 c.c. e art. 246 c.p.c.), non potevano essere utilizzate alcune testimonianze delle persone offese e la dichiarazione del teste della difesa Costanzi era stata ingiustamente svalutata. Il ricorrente richiamava inoltre i principi delle Sezioni Unite (nn. 22065/2021 e 36208/2024) e della Corte costituzionale n.182/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte di appello non si è limitata a prendere atto della prescrizione, ma ha valutato il merito delle prove e ha escluso l'esistenza dei presupposti per un'assoluzione, motivando in modo completo le ragioni per cui le deposizioni favorevoli alla difesa non scalfivano il quadro probatorio. Ha precisato che, pur sussistendo il principio per cui l'appello deve valutare il merito quando è presente la parte civile (Sez. U. n. 36208/2024), la quantificazione del danno risarcitorio era stata rimessa alla sede civile e la pronuncia impugnata ha dato adeguata motivazione per la provvisionale di 3.000 euro a favore di ciascuna parte civile. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma base dell'illecito aquiliano; la Corte ha osservato che la quantificazione del danno ex art. 2043 è rimessa alla sede civile, che dovrà applicare il relativo canone probatorio civilistico.
Invocato dal ricorrente in relazione all'utilizzabilità delle prove del processo penale nel giudizio civile; la Corte ha ritenuto la censura fuori tema in quanto la quantificazione del danno era rimessa al giudice civile che applicherà le proprie regole probatorie.
Richiamato dalla Corte per giustificare la valutazione delle statuizioni civili da parte del giudice penale; la Corte di merito ha motivato le statuizioni civili anche dopo la dichiarazione di prescrizione, valutando le prove nel merito.
Sez. U. n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)
Sez. U. n. 36208 del 28/03/2024
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la Corte di appello, in presenza di prescrizione sopravvenuta, non può limitarsi a prenderne atto ma deve comunque valutare il merito (anche se le prove sono insufficienti o contraddittorie) e, se risulta l'assoluzione nel merito, revocare le statuizioni civili; viceversa può confermarle se il giudice ritiene sussistente la responsabilità.
Corte Costituzionale n. 182 del 2021
Corte costituzionale n. 182 del 2021
Richiamata nel quadro giurisprudenziale; ha contribuito al principio che impone al giudice di valutare il merito nonostante la prescrizione, come ripreso dalle Sezioni Unite.
Sez. 2 n. 180 del 28/11/2017
Sez. 2, n. 180 del 28 novembre 2017, dep. 2018
Sentenza di annullamento senza rinvio della condanna di primo grado che ha determinato il ritorno in appello del procedimento; citata nei fatti come precedente del processo.
Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 10/01/2024
Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 10/01/2024
Citata a supporto del principio che la provvisionale adottata dal giudice penale non definisce la domanda risarcitoria e rientra nell'ambito del danno prevedibile, sottraendosi in parte al sindacato di legittimità.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito I. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. I. n. 176 del 2020
Norma regolante la trattazione scritta in Cassazione; richiamata per motivare il rito con cui si è svolto il giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Se il reato si estingue per prescrizione durante il giudizio, la Corte d'appello non può limitarsi ad enunciare la prescrizione: deve valutare il merito delle prove in presenza della parte civile e, se ritiene sussistente l'insussistenza della responsabilità, revocare le statuizioni civili; altrimenti può confermarle.
- La conferma di statuizioni civili da parte del giudice penale, dopo la prescrizione, richiede una motivazione sul piano probatorio; tuttavia la quantificazione del danno e la valutazione probatoria specifica restano rimessi alla sede civile, che applicherà le regole civilistiche (art. 2043 c.c. e relativo onere probatorio).
- La Corte di legittimità sindaca la correttezza della motivazione del giudice di merito: se quest'ultimo ha esaminato le prove e spiegato perché non ritiene decisiva la prova contraria prodotta dalla difesa, la cassazione non può riformare la decisione, salvo vizi di legge o motivazione assente/contraddittoria.
- La provvisionale disposta in sede penale è ammissibile come misura anticipatoria e non esaurisce il giudizio risarcitorio definitivo; la sua quantificazione, purché motivata, è difficilmente censurabile in sede di legittimità ove non manchi la motivazione.
- Nel passaggio dal processo penale al processo civile, è fondamentale distinguere tra le regole probatorie penali e civilistiche: il giudice penale può utilizzare le prove raccolte nel processo penale per statuizioni civili provvisorie o incidentali, ma la decisione definitiva sul risarcimento spetta al giudice civile che applicherà il proprio canone probatorio.
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