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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33238/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo nuovo, perché non dedotto in appello, e comunque manifestamente infondato; il secondo motivo è stato giudicato generico e privo di un effettivo confronto con la motivazione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia dell'8 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi di furto commessi il 30 dicembre 2019, uno tentato e l'altro pluriaggravato, entrambi contestati con recidiva qualificata. I giudici di merito hanno fondato l'affermazione di responsabilità su fonti di prova testimoniali e principalmente per immagini, ritenute valutate con motivazione logica e coerente. Il primo motivo riguardava la recidiva, ma la censura non era stata proposta davanti al giudice d'appello ed è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile; la Corte l'ha inoltre considerata manifestamente infondata perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo censurava la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla recidiva, ma è stato ritenuto assolutamente generico, in quanto fondato su affermazioni di principio non rapportate al caso concreto e non confrontate con la motivazione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    La sentenza richiama la fattispecie del furto, in due episodi, uno tentato e uno pluriaggravato.

  • art. 56 c.p.

    La sentenza richiama uno dei due episodi come furto tentato.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva qualificata è indicata tra gli elementi della condanna e costituisce oggetto del primo motivo di ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per la novità e manifesta infondatezza di un motivo e per la genericità dell'altro.

  • art. 609 c.p.p.

    La Corte applica il principio per cui non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione doglianze non proposte davanti al giudice d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la doglianza nuova, ossia non proposta davanti al giudice dell'appello, salvo i casi in cui la legge consenta diversamente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando formula mere dichiarazioni di principio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare in concreto gli errori denunciati.
  • La motivazione sulla responsabilità è adeguata quando i giudici di merito valorizzano fonti testimoniali e documentali o per immagini mediante un percorso argomentativo logico e coerente, anche attraverso motivazioni conformi tra primo e secondo grado.
  • La censura relativa al trattamento sanzionatorio non può limitarsi a contestazioni astratte, ma deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della pena, del diniego delle attenuanti generiche e dell'applicazione della recidiva.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativoRecidiva

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