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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 12040 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento TARSU per il 2004, con cui il Comune aveva rettificato la superficie dichiarata dalla società da 1.052 a 6.026 mq e richiesto la maggiore tassa. La società chiedeva l’esclusione dalla TARSU, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993, per l’area utilizzata — in base ad autorizzazione regionale — per demolizione industriale, lavorazione e vendita di rottami ferrosi e gestione di rifiuti speciali. CTP e CTR avevano respinto il ricorso, rilevando che la contribuente non aveva comunicato al Comune i dati necessari a individuare e delimitare l’area non imponibile. In cassazione la società aveva proposto quattro motivi, ma la Corte non li ha esaminati: ha rilevato preliminarmente che la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione del ricorso e che il liquidatore non poteva rilasciare per essa la procura speciale necessaria per ricorrere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i quattro motivi, perché la società si era estinta con la cancellazione dal registro delle imprese il 4 maggio 2006 e, al momento del ricorso del 3 giugno 2010, non aveva più capacità di stare in giudizio. Il liquidatore non aveva più il potere di rappresentarla né di conferirle una procura speciale per il giudizio di cassazione; l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta dai soci, quali successori della società. Restano quindi ferme le decisioni di merito sfavorevoli alla società e la conseguente pretesa TARSU, senza che la Cassazione abbia deciso nel merito l’esenzione richiesta. Spese processuali compensate, in ragione delle dispute interpretative allora esistenti sugli effetti processuali della cancellazione societaria.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio

    La cancellazione determina l’estinzione della società e la perdita della sua capacità processuale; gli organi della liquidazione non possono continuare a rappresentarla per proporre un nuovo ricorso per cassazione.

  • Articoli 299 e seguenti c.p.c.

    qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.

    Se la società si estingue mentre è pendente un giudizio, si verifica un evento interruttivo; il processo può proseguire o essere riassunto dai soci, quali successori della società, secondo le regole processuali richiamate.

  • Art. 110 c.p.c.

    qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.

    In caso di estinzione di una parte durante il processo, i soci possono subentrare nella prosecuzione o riassunzione in quanto successori della società.

  • Art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993

    La società aveva invocato questa disposizione per ottenere l’esclusione dalla TARSU dell’area utilizzata per attività connesse a rifiuti speciali; la Cassazione non ne ha valutato l’applicazione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per una ragione processuale.

Massime di principio

  • Prima di proporre un’impugnazione per una società, occorre verificare che essa non sia stata cancellata dal registro delle imprese: la cancellazione intervenuta prima del ricorso comporta l’estinzione e l’assenza di capacità processuale della società.
  • Dopo la cancellazione, il liquidatore non può conferire, in nome della società estinta, la procura speciale richiesta per il ricorso per cassazione. L’impugnazione deve essere proposta dai soci, quali successori della società, se ne ricorrono i presupposti.
  • Se l’estinzione societaria avviene durante un giudizio pendente, va gestita l’interruzione e la prosecuzione o riassunzione nei confronti o da parte dei successori; non è sufficiente continuare il processo intestandolo alla società estinta.
  • L’inammissibilità processuale può impedire l’esame delle questioni sostanziali: questa pronuncia, pertanto, non stabilisce se l’area destinata alla gestione o lavorazione di rifiuti speciali fosse esente da TARSU, né risolve nel merito gli obblighi di comunicazione al Comune.

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