Cassazione Penale, Sentenza n. 21290/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta e rituale rinuncia del ricorrente. Di conseguenza la sentenza di assoluzione del Tribunale di Asti del 22/01/2021 resta definitiva e non è stata esaminata nel merito dalla Corte di Cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Asti aveva assolto Ravetta Luca dagli illeciti previsti dagli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ritenendo che "il fatto non costituisce reato". La Procura ha impugnato tale assoluzione in Cassazione deducendo l'erronea applicazione della legge: in particolare ha censurato la motivazione del Tribunale secondo cui il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti non sarebbe provato quando il nosocomio idoneo per gli accertamenti si trovi a distanza eccessiva. Tuttavia, prima della trattazione il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso (atto del 21.12.2021).
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, art.186, comma 7
Norma relativa alla guida in stato di ebbrezza; era il capo di imputazione per il quale l'imputato era stato assolto, ma la questione non è stata riesaminata in Cassazione a causa della rinuncia del ricorrente.
d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, art.187, comma 8
Norma relativa alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; anch'essa contestata in primo grado e oggetto del ricorso poi rinunciato.
cod. proc. pen., art.591, comma 1, lett. d)
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il ricorrente abbia rinunciato al ricorso; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia formale del Pubblico Ministero.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia formalmente e ritualemente al ricorso per cassazione, la Corte ne dichiara l'inammissibilità e non entra nel merito: la decisione di primo grado resta definitiva.
- La rinuncia deve essere espressa e documentata (atto formale): una volta efficacemente dichiarata, impedisce alla Corte di Cassazione di valutare questioni sostanziali o di diritto.
- Nel merito delle contestazioni sul rifiuto di sottoporsi ad accertamenti (es. alcolemia o accertamenti tossicologici), la giurisprudenza valuta la ragionevolezza e l'effettiva impossibilità; la mera distanza del nosocomio non costituisce automaticamente giustificazione, ma può essere rilevante se provata concretamente.
- Chi intende impugnare una sentenza che assolve per mancanza di prova deve mantenere il ricorso attivo fino alla decisione in Cassazione; la rinuncia preclude la revisione del caso e rende definitiva l'assoluzione.
- Quando si valuta un rifiuto agli accertamenti, l'onere probatorio circa l'esistenza di valide motivazioni (impossibilità, rischio per la salute, e simili) ricade su chi invoca tali giustificazioni.
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