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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21290/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta e rituale rinuncia del ricorrente. Di conseguenza la sentenza di assoluzione del Tribunale di Asti del 22/01/2021 resta definitiva e non è stata esaminata nel merito dalla Corte di Cassazione.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Asti aveva assolto Ravetta Luca dagli illeciti previsti dagli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ritenendo che "il fatto non costituisce reato". La Procura ha impugnato tale assoluzione in Cassazione deducendo l'erronea applicazione della legge: in particolare ha censurato la motivazione del Tribunale secondo cui il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti non sarebbe provato quando il nosocomio idoneo per gli accertamenti si trovi a distanza eccessiva. Tuttavia, prima della trattazione il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso (atto del 21.12.2021).

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, art.186, comma 7

    Norma relativa alla guida in stato di ebbrezza; era il capo di imputazione per il quale l'imputato era stato assolto, ma la questione non è stata riesaminata in Cassazione a causa della rinuncia del ricorrente.

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, art.187, comma 8

    Norma relativa alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; anch'essa contestata in primo grado e oggetto del ricorso poi rinunciato.

  • cod. proc. pen., art.591, comma 1, lett. d)

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il ricorrente abbia rinunciato al ricorso; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia formale del Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia formalmente e ritualemente al ricorso per cassazione, la Corte ne dichiara l'inammissibilità e non entra nel merito: la decisione di primo grado resta definitiva.
  • La rinuncia deve essere espressa e documentata (atto formale): una volta efficacemente dichiarata, impedisce alla Corte di Cassazione di valutare questioni sostanziali o di diritto.
  • Nel merito delle contestazioni sul rifiuto di sottoporsi ad accertamenti (es. alcolemia o accertamenti tossicologici), la giurisprudenza valuta la ragionevolezza e l'effettiva impossibilità; la mera distanza del nosocomio non costituisce automaticamente giustificazione, ma può essere rilevante se provata concretamente.
  • Chi intende impugnare una sentenza che assolve per mancanza di prova deve mantenere il ricorso attivo fino alla decisione in Cassazione; la rinuncia preclude la revisione del caso e rende definitiva l'assoluzione.
  • Quando si valuta un rifiuto agli accertamenti, l'onere probatorio circa l'esistenza di valide motivazioni (impossibilità, rischio per la salute, e simili) ricade su chi invoca tali giustificazioni.

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