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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28872/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per peculato relativa a rimborsi regionali (capo 66 e capo 18): si censurava insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, inversione dell'onere probatorio, errata qualificazione giuridica (si invocava la riclassificazione in art. 314-bis o art. 316-ter), omessa valutazione della mancanza di dolo, concessione ingiustificata delle attenuanti (art. 323-bis e art. 62 n.4 c.p.), errori nel calcolo della prescrizione e nella sospensione dei termini processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, quindi, ha confermato la decisione di merito nella sostanza. Ha altresì disposto la correzione materiale del dispositivo della sentenza di appello inserendo la voce "20" tra le posizioni per le quali era stata disposta l'assoluzione (errore materiale omesso nel dispositivo). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto adeguata la ricostruzione probatoria delle corti di merito, fondata in particolare su documenti alterati e accertamenti presso i fornitori e ristoratori, e ha confermato la qualificazione del fatto come peculato (art. 314 c.p.) ritenendo sussistente la disponibilità giuridica delle somme a favore del consigliere.

Norme richiamate

  • Legge regionale Basilicata n. 8/1998, art. 11

    Stabilisce il rimborso per spese di segreteria e rappresentanza spettante ai consiglieri; la Corte ha ritenuto che l'erogazione anticipata di tali contributi crea una disponibilità giuridica del denaro, idonea ai fini del reato di peculato.

  • Legge regionale Basilicata n. 8/1998, art. 6

    Disciplina i contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari; la Corte ha richiamato la normativa per spiegare il meccanismo di anticipazione e rendicontazione che ha determinato la "possibilità di disporne" da parte del consigliere.

  • Legge regionale Basilicata n. 8/1998, artt. 7 e 8

    Prevedono l'obbligo di rendicontazione annuale e le verifiche dell'Ufficio di Presidenza con possibilità di trattenere importi non regolarmente spesi; la Corte ha utilizzato tali norme per individuare il momento della 'consolidazione' del possesso (interversio possessionis) alla base del calcolo della prescrizione.

  • Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 357/2000 (art. 5)

    Stabiliva modalità pratiche di erogazione dei contributi in rate anticipate e l'obbligo di rendicontazione; rilevante per dimostrare la prassi che attribuiva al consigliere la disponibilità giuridica delle somme.

  • Art. 314 c.p. (peculato)

    La Corte ha confermato che il reato di peculato richiede disponibilità giuridica del denaro; con orientamento consolidato si considera sufficiente anche la disponibilità giuridica (potere di disporre mediante prassi o atti), non necessariamente la detenzione materiale.

  • Art. 314-bis c.p. (indebita destinazione)

    Norma che punisce distrazioni non definitive: la Corte ha ritenuto non applicabile questa fattispecie perché le condotte accertate implicavano una definitiva appropriazione mediante documenti falsificati e spese inesistenti, incompatibili con l'ipotesi di destinazione solo temporaneamente diversa.

  • Art. 316-ter c.p.

    Richiede la diversa situazione di fatto prevista per la sua configurazione (mancanza di disponibilità); la Corte ha escluso la riqualificazione in 316-ter perché nel caso era dimostrata la disponibilità giuridica delle somme da parte del pubblico ufficiale.

  • Art. 323-bis c.p. (richiamato come attenuante nei motivi)

    Il ricorrente invocava un'attenuante prevista all'art. 323-bis; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di attenuante di particolare tenuità per l'insieme delle condotte, valutando la gravità complessiva e l'entità del profitto conseguito.

  • Art. 62, n. 4 c.p.

    Attenuante ordinaria per il danno di minima entità: la Corte ha distinto la sua applicazione dall'attenuante speciale per tenuità del fatto e ha escluso la concessione perché la gravità complessiva delle condotte non risultava contenuta.

  • Art. 159 c.p. e art. 165 disp. att. c.p.p.

    Art. 159 (sospensione della prescrizione per rinvii richiesti dalle parti) è stato applicato per escludere l'errore nel conteggio della sospensione: un rinvio richiesto dal difensore sospende la prescrizione per l'intera durata. La Corte ha ritenuto correttamente calcolata la sospensione e, dunque, la non intervenuta prescrizione.

Massime di principio

  • Quando si contestano rimborsi pubblici, la Corte richiede prova chiara non solo di irregolarità contabili ma, se si afferma il peculato, di documenti falsificati o di evidenze che collegano direttamente l'appropriazione al pubblico ufficiale.
  • La disponibilità giuridica del denaro ai fini del peculato può derivare da prassi amministrative e dall'erogazione anticipata di contributi: non è necessaria la detenzione materiale del denaro.
  • La distinzione tra peculato (art. 314) e l'illecito di indebita destinazione (art. 314-bis) dipende dalla definitiva o provvisoria natura della sottrazione: appropriazioni consolidate con documenti falsi rientrano nel peculato.
  • Per il calcolo della prescrizione in materia di rimborsi rendicontati, è ragionevole individuare l'interversio possessionis nel momento di approvazione del rendiconto che consolida il possesso delle somme anticipate.
  • I rinvii processuali richiesti dai difensori sospendono la prescrizione per l'intera durata del differimento (art. 159 c.p.), perciò le strategie difensive che generano rinvii incidono sul computo dei termini di prescrizione.
  • La concessione di attenuanti per 'tenuità' nei reati contro la pubblica amministrazione è vincolata a una valutazione globale della gravità e non solo all'ammontare economico: anche piccoli importi possono escludere l'attenuante se le modalità sono gravi (es. falsificazione).
  • Errori materiali nel dispositivo della sentenza (omissione di voci) possono essere corretti dalle Corti superiori quando la motivazione dimostra chiaramente l'intento del giudice di merito.

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