Cassazione Civile, Ordinanza n. 15062/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore postale)
La controversia
Una compagnia assicurativa aveva emesso un assegno bancario non trasferibile, destinato al pagamento di un sinistro in favore del beneficiario indicato, ma il titolo era stato sottratto o comunque riscosso da un soggetto diverso dal legittimo prenditore. L’assegno era stato presentato all’incasso presso un ufficio postale, dove l’operatore aveva proceduto al pagamento e all’apertura di un libretto postale intestato al presentatore, che aveva poi prelevato l’importo. La compagnia, costretta a pagare nuovamente il vero avente diritto, chiedeva il risarcimento del danno alla società postale, deducendo un errore nell’identificazione del prenditore. Il tribunale aveva escluso la responsabilità della società postale ritenendo sufficiente l’identificazione con documento e codice fiscale. La corte d’appello, invece, aveva accolto la domanda ritenendo che la società postale non avesse adempiuto diligentemente all’obbligo di identificazione ex art. 43 l. assegni, perché il controllo era stato svolto su due documenti di cui uno solo con fotografia e in contrasto con le indicazioni ABI. Nel ricorso per cassazione la società postale ha dedotto: 1) violazione dell’art. 43 r.d. n. 1736/1933, degli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c., nonché della normativa in tema di documenti di identità, sostenendo che la diligenza professionale richiede solo il controllo di un documento valido e privo di indici di falsità, senza necessità di ulteriori verifiche o di aderire a raccomandazioni ABI non vincolanti; 2) violazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. e della disciplina del servizio postale, contestando l’esclusione del concorso di colpa della compagnia assicurativa per avere spedito l’assegno con posta ordinaria, modalità che esponeva consapevolmente il titolo a un rischio maggiore e costituiva antecedente causale del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente alla violazione di legge, affermando che l’identificazione del prenditore mediante un solo documento di identità valido e privo di segni di falsità è sufficiente a escludere la responsabilità della banca/operatore negoziatore, e che la raccomandazione ABI non ha valore precettivo. Ha accolto anche il secondo motivo, ribadendo il principio delle Sezioni Unite secondo cui la spedizione di un assegno non trasferibile con posta ordinaria integra un comportamento colposo del mittente idoneo a fondare il concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c. e a concorrere causalmente con l’eventuale errore dell’operatore che paga il titolo a un soggetto non legittimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma perché non conforme ai principi già affermati dalle Sezioni Unite in tema di assegni non trasferibili. Ha censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso che l’identificazione del prenditore fosse validamente effettuata con il controllo di un documento di identità non scaduto e privo di segni di falsità, e nella parte in cui aveva negato il concorso di colpa del mittente per la spedizione dell’assegno con posta ordinaria. Il testo fornito si interrompe prima dell’indicazione finale del dispositivo, ma dal contenuto emerge chiaramente l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; non è però ricavabile con certezza dal solo testo se la cassazione sia stata con rinvio o senza rinvio. Sulla base del testo disponibile, risulta comunque che la decisione di merito è stata annullata perché contrastante con l’orientamento consolidato sulla diligenza nell’identificazione del prenditore e sul concorso causale del comportamento del mittente.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1736/1933
l’obbligo di pagamento del titolo in favore del prenditore esattamente individuato è un’obbligazione ex lege; la diligenza richiesta all’operatore nell’identificazione va valutata secondo il parametro dell’art. 1176, comma 2, c.c.
la responsabilità dell’operatore può essere esclusa se prova di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta e che l’inadempimento non è imputabile.
la diligenza professionale dell’operatore si integra alla luce degli standard dell’ordinamento e della realtà sociale; è sufficiente il controllo di un documento di identità valido e privo di indici di falsità.
richiamato quale norma posta a fondamento della disciplina cartolare dell’assegno e del pagamento al legittimo titolare del diritto incorporato nel titolo.
L. n. 445/2000
richiamata in relazione alla validità e funzione dei documenti di identità utilizzabili per l’identificazione.
richiamato dalla ricorrente nel contestare la disciplina del servizio postale applicabile alla spedizione del titolo.
D.M. 26/2/2004
richiamato per sostenere che, per la trasmissione di valori, sono previste modalità più sicure della posta ordinaria; il suo uso rileva nella valutazione del concorso di colpa del mittente.
il comportamento colposo del danneggiato che spedisce l’assegno con posta ordinaria può concorrere causalmente alla produzione del danno, anche se antecedente al fatto del terzo.
art. 2 Cost.
evocato a sostegno del dovere di solidarietà e del dovere di preservare gli interessi altrui evitando rischi non necessari.
richiamato per dimostrare che, nei rapporti con la clientela, l’identificazione in presenza del cliente può avvenire mediante il semplice controllo di un documento di identità non scaduto.
Massime di principio
- Nell’identificazione del prenditore di un assegno non trasferibile, la diligenza professionale richiesta all’operatore si soddisfa, in linea generale, con il controllo di un documento di identità valido e privo di segni di falsità, senza che sia imposto il ricorso a verifiche ulteriori o a mezzi tecnologici sofisticati.
- Le raccomandazioni associative o di prassi interna prive di valore normativo non determinano, di per sé, lo стандарт di diligenza giuridicamente esigibile, se non risultano recepite nell’ordinamento positivo o negli standard sociali di comportamento.
- La spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria, anziché con modalità più sicure e tracciabili, costituisce condotta colposa idonea a integrare il concorso di colpa del mittente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., anche quando la condotta sia anteriore al fatto del terzo.
- Ai fini del nesso causale, l’errore dell’operatore che paga a soggetto non legittimato non esclude automaticamente la rilevanza causale della condotta del mittente che abbia esposto il titolo a un rischio superiore a quello consentito.
- La clausola di non trasferibilità limita la circolazione del titolo, ma non elimina il rischio che il titolo venga sottratto o presentato all’incasso da un soggetto diverso dal legittimo prenditore.
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