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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02546/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la confisca, disposta ex art. 676 c.p.p., di euro 304.390,00 quale "prodotto" del reato di riciclaggio (capo 16) in relazione a somme ricevute e successivamente trasferite verso la società dei Cascone. Il ricorrente contestava: (i) la mancata individuazione del "profitto" effettivamente conseguito da Ruggiero e l'illegittima estensione della confisca all'intero importo dell'operazione di riciclaggio anziché al vantaggio patrimoniale personale; (ii) la errata esclusione del concorso di persone tra Ruggiero e i Cascone, con la conseguente violazione dei principi di proporzionalità e di personalità della responsabilità penale e l'erronea applicazione di un indirizzo giurisprudenziale che ammetterebbe la confisca dell'intero valore oggetto delle operazioni di riciclaggio anche se non corrispondente al vantaggio del riciclatore.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la confisca obbligatoria prevista dall'art. 648-quater c.p. richiede l'accertamento del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal singolo autore del reato (profitto, prodotto o prezzo) e non può essere automaticamente estesa all'intero ammontare delle somme "ripulite" quando ciò eccede il vantaggio personale, perché ciò violerebbe i principi di proporzionalità e di personalità della responsabilità penale. La Corte ha altresì rilevato l'esistenza di un concorso di persone fra Ruggiero e i Cascone (anche alla luce della formulazione del capo di imputazione), con conseguente necessità di determinare la quota di arricchimento spettante a ciascuno; solo in mancanza di tale determinazione è ammessa la ripartizione paritaria. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024 e la decisione della Corte costituzionale (n. 7/2025) in tema di proporzionalità delle confische patrimoniali. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 648-quater cod. pen.

    "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto"

    La Corte interpreta la norma nel senso che la confisca obbligatoria deve essere commisurata al vantaggio effettivamente conseguito dal singolo autore (prodotto/profitto/prezzo) e non può automaticamente colpire l'intero ammontare delle somme oggetto di operazioni di riciclaggio se tale ammontare eccede il beneficio personale.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente al giudice dell'esecuzione di disporre la confisca delle somme già sequestrate in esecuzione della sentenza; la Corte ha ritenuto che il suo esercizio debba rispettare i limiti sostanziali imposti dall'art. 648-quater e dai principi di proporzionalità.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla modalità di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); richiamata perché l'art. 648-quater opera in caso di condanna o applicazione della pena ai sensi di tale norma.

  • artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.

    Fattispecie di reato (riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego) cui si riferisce il regime di confisca previsto dall'art. 648-quater; la Corte sottolinea che la pluralità di fattispecie impone una valutazione soggettiva del profitto/rilevanza per ciascun partecipante.

  • Sez. U., n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)

    Pronuncia richiamata dalla Corte come conferma del principio che in caso di concorso di persone la confisca deve essere limitata a quanto conseguito da ciascun concorrente; in mancanza di individuazione della quota, è legittima la ripartizione paritaria.

  • Corte costituzionale, sent. n. 7 del 14 gennaio-4 febbraio 2025

    Decisione che ha censurato disposizioni che impongono confische automatiche e ha richiamato il principio di proporzionalità della pena patrimoniale; utilizzata per sostenere l'interpretazione costituzionalmente orientata del regime di confisca ex art. 648-quater.

  • Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019 (Giulivi) e Sez. 2, n. 21820 del 26/04/2022 (Musella)

    Precedenti giurisprudenziali che affermano che la confisca di valore non può eccedere il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e che il giudice deve individuare la misura dell'arricchimento.

Massime di principio

  • La confisca obbligatoria prevista dall'art. 648-quater c.p. va commisurata al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal singolo autore (prezzo, profitto o prodotto) e non può automaticamente colpire l'intero ammontare delle somme oggetto di riciclaggio quando ciò eccede il beneficio personale.
  • Se il reato di riciclaggio è commesso in concorso tra più soggetti, occorre accertare la quota di vantaggio spettante a ciascuno: solo in mancanza di tale individuazione è ammessa una ripartizione paritaria delle somme confiscabili.
  • La confisca per equivalente, avendo natura sanzionatoria, deve rispettare i principi costituzionali di proporzionalità e di personalità della responsabilità penale; non è ammesso un automatismo che imponga ablazioni superiori al beneficio concreto ricevuto.
  • Nel giudizio di esecuzione il Giudice deve prendere in considerazione gli elementi istruttori prodotti (anche il ripristino di posizioni debitorie o il pagamento di imposte) ai fini della determinazione del vantaggio effettivo e della misura della confisca.
  • Esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti: il giudice chiamato a decidere deve seguire una lettura costituzionalmente orientata che privilegia la determinazione del vantaggio individuale e il rispetto dei principi di proporzionalità; i precedenti più recenti delle Sezioni Unite sono particolarmente rilevanti in tal senso.

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