Cassazione Civile, Ordinanza n. 12670/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da uno studio professionale per ottenere il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese in base a un accordo quadro relativo a progetti per impianti fotovoltaici. Il consorzio ingiunto ha proposto opposizione eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e sostenendo l’esistenza di un foro convenzionale esclusivo in favore del Tribunale di Napoli, previsto dall’accordo quadro. Il Tribunale di Lanciano ha invece ritenuto competente sé stesso, valorizzando un successivo contratto di cessione del credito tra il professionista e una banca, dal quale risultava il pagamento mediante bonifico su conto intestato alla cessionaria, e ha considerato tale atto idoneo a modificare il luogo di adempimento dell’obbligazione. Con il regolamento di competenza il consorzio ha denunciato la violazione degli artt. 28, 29 e 19 c.p.c., degli artt. 1372, 1263 e 1182 c.c., sostenendo che la cessione del credito, intervenuta tra cedente e banca e con cessionaria estranea al giudizio, non poteva incidere sul foro pattizio né essere opposta al debitore ceduto; ha inoltre dedotto che il principio sul foro del luogo di adempimento vale, semmai, quando agisca il cessionario del credito, non il cedente.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del regolamento di competenza e ha accolto il ricorso. Ha affermato che la cessione del credito può spostare il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria solo se, oltre a essere comunicata al debitore, intervenga prima della scadenza del credito; inoltre, la regola del foro del luogo di adempimento rileva quando a far valere il credito sia il cessionario, non quando agisca il cedente, restando irrilevante per il debitore ceduto un accordo di cessione cui egli è estraneo. Poiché il giudizio era stato promosso dal cedente e la banca cessionaria non era parte, la decisione del Tribunale di fondare la competenza sull’atto di cessione è stata ritenuta erronea. La Corte ha quindi applicato il foro convenzionale esclusivo previsto nel contratto quadro tra le parti in causa e ha dichiarato competente il Tribunale di Napoli, rimettendo le parti innanzi a tale giudice per la riassunzione nel termine di legge.
Norme richiamate
Il regolamento di competenza è ammissibile quando il giudice di merito, decidendo sull’eccezione di incompetenza, abbia inteso statuire in modo definitivo sulla questione e abbia invitato le parti a precisare le conclusioni sul punto.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla competenza territoriale derogabile, in combinazione con il foro convenzionale pattuito.
Richiamato dal ricorrente quale base della competenza territoriale convenzionale esclusiva.
Richiamato dal ricorrente in tema di competenza territoriale nei giudizi relativi a obbligazioni pecuniarie.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il contratto di cessione non era opponibile al debitore estraneo al relativo accordo.
Richiamato per sostenere che la cessione del credito non incide automaticamente sui patti intercorsi tra cedente e debitore e non può pregiudicare il debitore ceduto oltre i limiti di legge.
La Corte afferma che, per l’obbligazione pecuniaria, il luogo di adempimento va individuato guardando al domicilio del creditore al momento dell’esecuzione; la cessione può spostarlo verso il domicilio del cessionario solo se comunicata al debitore prima della scadenza del credito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso, ma la decisione è risolta sul piano della violazione di legge in tema di competenza.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza è ammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice che, respinta l’eccezione di incompetenza, abbia dichiarato in modo definitivo la propria competenza e disposto la prosecuzione del giudizio, anche se la precisazione delle conclusioni abbia riguardato solo la questione di competenza.
- La cessione del credito può incidere sul foro del luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria solo se è comunicata al debitore prima della scadenza del credito; se la cessione interviene successivamente, non sposta il locus destinatae solutionis.
- La disciplina del foro del luogo di adempimento riferita al credito ceduto opera in favore del cessionario che agisce in giudizio; non è invece utilizzabile per derogare al foro convenzionale quando l’azione sia proposta dal cedente e il cessionario resti estraneo al processo.
- Un accordo di cessione del credito concluso tra cedente e cessionario non è opponibile al debitore ceduto, ai fini della competenza territoriale, quando il debitore non sia parte di quel negozio e non vi abbia prestato adesione negoziale.
- In presenza di un foro convenzionale esclusivo pattuito nel contratto originario tra le parti in causa, la competenza va individuata secondo tale pattuizione, se non validamente superata da circostanze giuridicamente rilevanti nel rapporto processuale concretamente dedotto.
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