Cassazione Civile, Ordinanza n. 20621/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico, assunto a tempo indeterminato presso un presidio ospedaliero, deduceva di aver lavorato con orario articolato su sei giorni e con flessibilità in entrata e in uscita, per un minimo di 6 ore e 33 minuti giornalieri, e lamentava di non aver potuto fruire del servizio mensa per inerzia datoriale. In primo grado chiedeva il risarcimento del danno per la mancata fruizione del diritto alla mensa, quantificato nel valore nominale del buono pasto a carico dell’azienda, e il risarcimento del danno per la mancata pausa, previa disapplicazione del regolamento aziendale nella parte in cui subordinava la pausa a un orario di lavoro eccedente le otto ore continuative. Il tribunale rigettava la domanda; la corte d’appello, pur riconoscendo il diritto al buono pasto nelle giornate in cui la prestazione superava le otto ore e rilevando l’illegittimità della limitazione aziendale nell’erogazione dei buoni, respingeva comunque l’appello ritenendo che il lavoratore avesse chiesto un risarcimento per equivalente non dovuto perché la prestazione era ancora eseguibile e i buoni pasto non sono monetizzabili. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, da un lato, violazione della disciplina collettiva sul diritto alla mensa e dei principi di interpretazione dei contratti; dall’altro, violazione dell’art. 1218 c.c., dell’art. 8 d.lgs. 66/2003 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che non aveva domandato la monetizzazione del buono pasto ma il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per la mancata fruizione della mensa e della pausa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha censurato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva negato il risarcimento sul presupposto che, essendo il rapporto di lavoro ancora in corso, il dipendente dovesse limitarsi a chiedere la prestazione in natura: secondo la Corte, dalla stessa sentenza impugnata emergeva che la ASL aveva negato il buono pasto, non aveva realizzato la mensa nel presidio di servizio e non aveva corrisposto succedanei, sicché si trattava di una prestazione contrattualmente dovuta e già negata. In tale situazione il lavoratore può agire per l’accertamento dell’inadempimento e, ove ne ricorrano i presupposti, ottenere il ristoro del danno per equivalente. La Corte ha inoltre chiarito che il precedente di legittimità richiamato dalla corte territoriale non esclude il risarcimento monetario, ma afferma proprio che, una volta accertato il diritto al buono pasto e l’inadempimento datoriale, il dipendente può ottenere un risarcimento del danno per equivalente, pur non potendo pretendere la monetizzazione del buono come voce retributiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo motivo; secondo motivo
viene evocato come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sia in relazione alla disciplina collettiva sul buono pasto sia con riguardo agli artt. 1218 c.c. e 8 d.lgs. 66/2003.
art. 24 commi primo e secondo CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 2016/2018
la Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto al buono pasto nelle giornate con prestazione superiore alle otto ore; la Cassazione chiarisce che la prestazione era contrattualmente dovuta e che l’azienda non poteva limitarne unilateralmente l’erogazione.
art. 18 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 6/5/2010
richiamato quale modifica della disciplina collettiva sul diritto alla mensa.
la mancata erogazione del buono pasto/mensa integra un inadempimento contrattuale fonte di risarcimento del danno, se ne sono provati i presupposti.
evocato dalla corte d’appello per qualificare la pretesa come risarcimento da inadempimento per equivalente.
richiamato nel ricorso come parametro violato in relazione al diritto alla pausa.
invocato per censurare l’asserita errata qualificazione della domanda, sostenendo che il giudice aveva attribuito alla parte una richiesta di monetizzazione non proposta.
richiamato in relazione al deposito delle memorie e alla trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando il datore di lavoro pubblico o privato riconosce astrattamente il diritto alla mensa o al buono pasto ma nega in concreto la prestazione dovuta, il lavoratore può agire per l’accertamento dell’inadempimento e chiedere il risarcimento del danno per equivalente, non essendo decisivo che il rapporto sia ancora in corso.
- Il fatto che il buono pasto non sia monetizzabile come beneficio assistenziale non esclude il ristoro economico del danno da inadempimento: ciò che non è ammissibile è la semplice conversione del buono in somma retributiva, mentre resta possibile il risarcimento del pregiudizio subito per la mancata erogazione.
- La domanda introdotta come risarcimento del danno da mancata fruizione di una prestazione contrattualmente dovuta non va rigettata per una lettura meramente formalistica del petitum, se dal contenuto sostanziale emerge la richiesta del succedaneo economico del bene della vita negato.
- La determinazione dell’articolazione oraria rilevante ai fini del diritto alla mensa o al buono pasto, quando disciplinata dalla contrattazione collettiva, non può essere unilateralmente derogata dal datore di lavoro.
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