Cassazione Penale, Ordinanza n. 23660/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto ha applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p. per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, 125 e 546 c.p.p. La censura era diretta contro la decisione resa in sede di patteggiamento, con contestuale esclusione della recidiva contestata. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza applicativa di pena, il ricorso è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che non comprendono il vizio dedotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso soltanto per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto riguardava violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 129, 125 e 546 c.p.p., esso è stato ritenuto estraneo ai limiti del sindacato consentito. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disposizione incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento per reati in materia di stupefacenti.
richiamati come base procedurale della sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti.
invocato dal ricorrente, ma il relativo vizio non è deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento, salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
invocato dal ricorrente insieme ad altre norme processuali, ma non rientra tra i motivi consentiti avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per vizio motivazionale, ma non è censurabile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento fuori dai casi tipizzati.
stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati: volontà dell'imputato, correlazione tra accusa e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
richiamata come fonte della modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ha ristretto i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- Il sindacato di legittimità sul patteggiamento non consente di far valere generici vizi di motivazione o violazioni di norme processuali diverse da quelle che incidono sui profili espressamente tipizzati dal legislatore.
- La modifica introdotta dalla L. n. 103/2017 ha delimitato in modo rigoroso le censure proponibili avverso il patteggiamento, concentrandole su volontà dell'imputato, correlazione tra accusa e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
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