Cassazione Penale, Ordinanza n. 24261/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza diretta a ottenere la consegna di DVD contenenti immagini dei familiari. Nel ricorso veniva prospettata, in sostanza, una censura avverso il diniego, ma la doglianza era formulata in modo generico e non individuava specifici errori del provvedimento impugnato; tendeva piuttosto a sollecitare una nuova valutazione di merito dei presupposti della richiesta, già esaminati dal giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata e mirasse a ottenere un riesame non consentito dei presupposti della domanda. Ha inoltre ribadito che, per le questioni incidenti sulla sicurezza dei soggetti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., non è configurabile una posizione di diritto soggettivo del detenuto tutelabile con il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., poiché tali determinazioni restano espressione di poteri discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria funzionali alla sicurezza interna e collettiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
È richiamato come regime detentivo speciale la cui disciplina implica prevalenti esigenze di sicurezza, tali da rendere recessiva la posizione del detenuto rispetto all'interesse pubblico alla tutela della collettività.
Il reclamo giurisdizionale previsto da tale norma non tutela, secondo la Corte, una posizione di diritto soggettivo del detenuto quando la questione incide sulla sicurezza propria del regime 41-bis.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel sindacato di legittimità su provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria relativi al regime ex art. 41-bis Ord. pen., non è configurabile una posizione di diritto soggettivo del detenuto quando la decisione incide su esigenze di sicurezza, poiché tali interessi prevalgono su quelli individuali.
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione di merito dei presupposti già esaminati dal giudice di sorveglianza; la doglianza deve confrontarsi con specifici capi e punti della motivazione del provvedimento impugnato.
- Le determinazioni dell'amministrazione penitenziaria adottate nell'esercizio di poteri discrezionali funzionali alla sicurezza interna sono insindacabili nei limiti in cui non emergano specifici vizi di legittimità dedotti con ricorso ammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24157/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24158/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24159/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24161/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24163/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24165/2025 del 01/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →