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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15938/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto (riesame) che aveva ridotto la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista da 1 anno a 8 mesi. Il ricorrente deduceva: omissione di esame di una memoria difensiva depositata in udienza; vizio di valutazione e di ammissibilità dei motivi d'appello (presunta genericità); inutilizzabilità delle chat WhatsApp e delle e-mail estratte dal telefono di un coindagato per violazione del segreto professionale e dei divieti probatori (artt. 200, 256, 254 c.p.p.), con richiamo al principio di proporzione e a pronunce europee; nullità o illegittimità del sequestro informatico per mancata autorizzazione giudiziaria; insufficienza dei gravi indizi in ordine all'associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e ai reati fiscali contestati, lamentando l'assenza di quel "quid pluris" che dimostri la partecipazione consapevole; infine vizio di motivazione sulla sussistenza e attualità del pericolo di recidiva e sulla proporzionalità della misura interdittiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. In sintesi: 1) ha confermato l'inammissibilità della memoria difensiva depositata tardivamente (termine di 5 giorni ex art. 127 c.p.p. richiamato da art. 310 c.p.p.) e l'improcedibilità delle doglianze nuove introdotte in quella memoria; 2) ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sul punto che il segreto professionale non poteva essere opposto dall'indagato quando i dati sono stati sequestrati dal telefono di un terzo (Di Lecce) e non c'è rapporto professionale che giustifichi l'opponibilità ex art. 256 c.p.p.; 3) ha qualificato i messaggi WhatsApp come corrispondenza e ha ritenuto rispettate le forme del sequestro (telefono sequestrato, copia forense, verbali), escludendo l'inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.; 4) ha precisato che la mancata preventiva autorizzazione giudiziaria (richiamata dalla giurisprudenza CJEU) non determina automaticamente inutilizzabilità della prova ma, al più, la nullità dell'atto che può essere convalidata o valutata dal tribunale del riesame, e che la deduzione della nullità deve essere tempestiva; 5) ha confermato la sussistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione all'associazione a delinquere (ritenuti supportati da elementi concreti come la "lavagnetta" con l'indicazione dei professionisti, scambi chat e dichiarazioni di coindagati) e la persistenza del pericolo di recidiva; 6) ha ridotto soltanto in sede di riesame la misura interdittiva a 8 mesi (provvedimento antecedente), ma ha rigettato il ricorso in Cassazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello cautelare; richiama le regole del deposito e dei termini applicabili (richiamo all'art. 127 comma 2 per il termine di 5 giorni per le memorie difensive).

  • art. 416 cod. pen.

    Delitto di associazione a delinquere: la Corte ha ritenuto che sussistessero gravi indizi di partecipazione, valorizzando elementi indiziari concreti (es. elenchi/lavagnette, dichiarazioni di coindagati, scambi di comunicazioni).

  • artt. 3 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riferimento ai reati tributari contestati come 'reati fine' nell'ambito dell'associazione; utilizzati per delimitare l'oggetto dell'indagine e del sequestro probatorio.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Comma 2: termine speciale di 5 giorni per il deposito delle memorie difensive nel giudizio cautelare; la violazione ha determinato l'inammissibilità della memoria depositata tardivamente.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle memorie difensive non applicata nel procedimento d'appello cautelare, ove prevale la disciplina speciale dell'art. 127; la Corte ha ribadito la prevalenza della norma speciale.

  • art. 256 cod. proc. pen.

    Disciplina del segreto professionale nell'esibizione di documenti: la Corte ha ritenuto che il segreto professionale sia opponibile in concreto dal titolare dell'obbligo (es. testimone/professionista) ma non dall'indagato quando i dati derivano da dispositivo di terzo e non c'è rapporto professionale che giustifichi l'opponibilità.

  • art. 254 cod. proc. pen.

    Disciplina del sequestro della corrispondenza: la Corte ha qualificato i messaggi WhatsApp come corrispondenza e ha ritenuto che il sequestro e la copia forense eseguiti nel caso di specie siano conformi alle prescrizioni, escludendo accessi impropri da parte della polizia giudiziaria.

  • art. 200 cod. proc. pen.

    Norme generali sulla perquisizione e sequestro e sulle garanzie di riservatezza; richiamata nella censura difensiva ma disattesa perché il sequestro è stato valutato legittimo nel caso concreto.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Regime della prova documentale: la Corte ha indicato come la giurisprudenza abbia in passato qualificato i messaggi memorizzati come documenti, sebbene l'attuale orientamento costituzionale li consideri corrispondenza.

  • artt. 180 e 182 cod. proc. pen.

    Regole generali sulle nullità: la mancata tempestiva deduzione della nullità rende preclusa la sua eccezione successiva; la Corte ha applicato questo principio con riferimento alle nullità derivanti da vizi nel sequestro.

  • art. 15 Cost.

    Tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni; richiamata nelle censure difensive ma bilanciata dalla Corte con le esigenze probatorie e le garanzie procedurali.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo; richiamato in relazione a garanzie procedurali e controllo giudiziario sull'acquisizione dei dati.

  • art. 24 Cost.

    Tutela della difesa: richiamata dalla difesa con riferimento all'omesso esame della memoria, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione tardiva.

  • art. 8 CEDU

    Diritto al rispetto della vita privata e familiare; richiamato dalla difesa a sostegno della censura sulla acquisizione dei dati, ma la Corte ha bilanciato l'interesse pubblico probatorio con le garanzie procedurali.

  • Causa C-548/21 Corte di Giustizia UE (sentenza 04/10/2024)

    Richiamo europeo sulla necessità, in alcuni casi, di un controllo preventivo da parte di un giudice o organo indipendente per sequestri di dispositivi informatici; la Corte nazionale ha ritenuto che l'assenza di preventiva autorizzazione possa comportare la nullità dell'atto ma non necessariamente l'inutilizzabilità automatica della prova se il riesame giudiziale ha garantito controllo effettivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello cautelare il deposito delle memorie è soggetto al termine speciale di cui all'art. 127 c.p.p. (5 giorni prima dell'udienza): produzioni tardive e motivi nuovi possono essere dichiarati inammissibili.
  • Il segreto professionale ex art. 256 c.p.p. può essere opponibile dal titolare del segreto in relazione all'esibizione di documenti; l'indagato, quando i dati derivano da dispositivo di un terzo e non sussiste rapporto professionale, non può invocarne l'opponibilità per impedire l'uso probatorio.
  • I messaggi elettronici (WhatsApp, SMS, e-mail) sono qualificabili come corrispondenza; la loro acquisizione richiede il rispetto delle garanzie dell'art. 254 c.p.p., salvo che abbiano perduto per tempo/causa ogni carattere di attualità trasformandosi in documenti 'storici'.
  • La mancanza di preventiva autorizzazione giudiziale nell'acquisizione di dati informatici, pur rilevante alla luce della giurisprudenza UE, può determinare la nullità dell'atto ma non l'automatica esclusione della prova quando il giudice del riesame abbia esercitato un controllo effettivo e le nullità non siano state eccepite tempestivamente.
  • Per il mantenimento di misure interdittive o altre misure cautelari occorrono gravi indizi e la concreta valutazione del pericolo di recidiva; elementi indiziari 'plurimi' e documentali (es. elenchi, corrispondenze, dichiarazioni di coindagati) possono concorrere a formare il "quid pluris" necessario a sostenere la misura.
  • Censure generiche o prive di specificità in appello cautelare sono frequentemente ritenute inammissibili: è necessario un preciso confronto critico con gli elementi valutati dal giudice del riesame.

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