Cassazione Penale, Ordinanza n. 15416/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Il ricorso deduceva sostanzialmente difetto di motivazione sul mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la modesta consistenza del fatto avrebbe imposto una diversa qualificazione giuridica o comunque una più favorevole valutazione del fatto. La Corte rileva però che le stesse questioni erano già state riproposte in appello e correttamente disattese, con motivazione ritenuta congrua e coerente; evidenzia inoltre che il giudizio di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici del fatto, non solo del peso lordo della sostanza, ma anche del principio attivo, del numero di dosi ricavabili e delle modalità concrete della condotta, nonché dell'eventuale disponibilità di denaro compatibile con un'attività non episodica di spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi logici e conforme alla giurisprudenza consolidata sulla lieve entità del fatto in materia di stupefacenti. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata per la detenzione di cocaina a fini di spaccio, oggetto della conferma di condanna in appello.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Disposizione sull'ipotesi lieve; la Corte ribadisce che la valutazione richiede un apprezzamento complessivo di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza, non solo del dato ponderale.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va applicata se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Richiamata come arresto di legittimità secondo cui la lieve entità va apprezzata globalmente sulla base di tutti gli indici previsti dalla norma.
Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018
Richiamata per il principio secondo cui l'offensività concreta va desunta anche dal principio attivo e dal numero delle dosi ricavabili e distribuibili.
Sez. 6, n. 15642 del 15/04/2015, Driouech
Richiamata per il criterio del 'piccolo spaccio', caratterizzato da una limitata quantità di dosi, normalmente conteggiabili a decine e non a centinaia.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla lieve entità del fatto in materia di stupefacenti occorre una valutazione complessiva di tutti gli indici tipizzati dalla norma, considerati sia con riferimento alla condotta sia all'oggetto materiale del reato.
- Il solo dato del peso lordo della sostanza non è decisivo: l'offensività concreta può risultare dal principio attivo, dal numero delle dosi ricavabili e dalle modalità di detenzione o spaccio.
- La disponibilità di somme di denaro non trascurabili può costituire indice sintomatico di una capacità non episodica o non occasionale di contribuire alla diffusione dello stupefacente.
- Il 'piccolo spaccio' presuppone una quantità di dosi divulgabili modesta, normalmente nell'ordine delle decine e non delle centinaia.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate e motivate in appello, senza individuare reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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