Cassazione Penale, Sentenza n. 1647/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bellocco ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la revoca anticipata della libertà vigilata. Ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che il suo trasferimento stabile in Germania, con attività lavorativa e relazione sentimentale, dimostrerebbe il definitivo distacco dagli ambienti criminali e la cessazione della pericolosità sociale; inoltre ha contestato l'uso, da parte del Tribunale, di interpretazioni proprie delle misure di prevenzione anziché delle regole applicabili alle misure di sicurezza e ha richiamato l'importanza dei comportamenti tenuti durante e dopo l'espiazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che l'applicazione e la revoca della libertà vigilata richiedono un giudizio prognostico sulla persistenza della pericolosità sociale (art. 203 c.p.) e che la revoca ex art. 207 c.p. può intervenire solo se la cessazione della pericolosità è provata in termini certi. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito: persistenti legami familiari con la 'ndrangheta, il ruolo di rilievo in un casato mafioso, la vitalità della cosca anche dopo la pena e la sottrazione all'esecuzione della libertà vigilata mediante il trasferimento in Germania hanno reso non convincente l'assunto di una definitiva disaffiliazione. Il buon comportamento carcerario, già considerato in fase di cognizione, non è stato giudicato sufficiente a superare il giudicato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro a titolo di ammenda.
Norme richiamate
Stabilisce che l'applicazione di misure di sicurezza personali dopo l'espiazione della pena presuppone l'accertamento della pericolosità sociale; la corte richiama l'obbligo di formulare una prognosi sul futuro comportamento del soggetto.
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose
La revoca anticipata della misura postula la prova certa della cessazione della pericolosità; il giudicato sulla pericolosità non può essere superato senza elementi sopravvenuti o precedentemente trascurati e conclusivi.
Prevede le modalità di revisione/aggiornamento del giudizio di pericolosità; la Corte lo richiama insieme all'art. 207 come quadro procedurale per la revoca delle misure di sicurezza.
Attribuisce competenza al Magistrato di sorveglianza per le verifiche sull'attualità della pericolosità sociale; la Corte lo cita per delineare competenze e limiti decisionali.
Regola il reclamo/impugnazione contro le decisioni del Magistrato di sorveglianza; richiamato per il ruolo del Tribunale di sorveglianza in sede di appello.
Norma richiamata in relazione alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e adempimenti economici connessi.
Massime di principio
- Il trasferimento all'estero e l'avvio di una vita lavorativa e affettiva non costituiscono, di per sé, prova sufficiente della cessazione della pericolosità sociale; occorrono elementi concreti e decisivi che dimostrino il ripudio delle logiche criminali.
- La revoca ex art. 207 c.p. richiede una prognosi positiva formulata con certezza sulla cessazione della propensione criminale; il dubbio non è sufficiente per vincere il giudicato formato in fase di cognizione.
- Il buon comportamento in carcere è un elemento rilevante ma non necessariamente decisivo: deve essere valutato insieme ad altri elementi, specie se persistono legami familiari o associativi con strutture criminali.
- La sottrazione o l'omessa esecuzione della libertà vigilata (es. trasferimento all'estero che impedisce la vigilanza) è valutata negativamente e può indebolire la posizione del richiedente la revoca.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità ma il suo potere è vincolato alla coerenza con le emergenze istruttorie; nuove circostanze possono giustificare la revisione solo se sono significative e non già considerate.
- In casi analoghi l'onere probatorio grava sul richiedente della revoca: deve documentare fatti sopravvenuti, non vaghi, che dimostrino la cessazione della pericolosità sociale.
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