Cassazione Penale, Sentenza n. 46725/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per la privazione della libertà personale nella forma di custodia cautelare in carcere dal 13/12/2012 al 12/02/2013 e successivi arresti domiciliari fino al 14/03/2013. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione ritenendo che le intercettazioni fossero state travisate e che l'attività svolta fosse legittimata da ordinanze contingibili e urgenti (emergenza rifiuti) che legittimavano l'attribuzione del codice CER 19.12.12 anche a rifiuti urbani sottoposti a trattamento meccanico; inoltre contestava che la Corte territoriale avesse valutato erroneamente la sua condotta endoprocessuale come riottosa, non tenendo conto delle spiegazioni fornite nell'interrogatorio di garanzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso il diritto alla riparazione in ragione di condotte ostative e di grave negligenza. Il giudice ha valorizzato intercettazioni telefoniche, discrepanze tra attività effettivamente svolta e risultanze contabili-amministrative delle società coinvolte, ammissioni rese nell'interrogatorio di garanzia circa l'assenza di vagliatura e la mancata caratterizzazione dei rifiuti, nonché tentativi di ottenere informazioni da un militare tramite un prelato. La Cassazione ha confermato che tali elementi dimostrano un comportamento non collaborativo e una responsabilità colposa idonea a escludere la riparazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non liquidate le spese del Ministero resistente per carenza di attività difensiva specifica.
Norme richiamate
Norma rilevante per la riparazione per ingiusta detenzione; applicata per valutare i presupposti del diritto alla riparazione e per stabilire che condotte ostative (grave negligenza, mancata collaborazione, attività idonee a ingenerare convincimento di illiceità) possono escludere il diritto alla riparazione
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Circolare ministeriale del 30 giugno 2009
Richiamata per i criteri di trattamento e classificazione dei rifiuti; la Corte ha ritenuto che la mancata conoscenza o applicazione di tali prescrizioni, così come le ammissioni investigative sulla mancanza di vagliatura e caratterizzazione, sono indicatori di comportamento negligente non compatibile con il diritto alla riparazione
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (normativa ambientale)
Contesto normativo ambientale di riferimento per le contestazioni relative alla gestione dei rifiuti e ai codici CER; il provvedimento tiene conto della normativa ambientale quale parametro per valutare la legittimità delle operazioni svolte
Codici CER (es. 19.12.12, 20.03.01)
Criteri tecnici di classificazione dei rifiuti utilizzati come elementi probatori: l'attribuzione impropria o l'assenza di caratterizzazione all'origine sono stati valutati come indicatori di irregolarità e di possibile elusione normativa
Massime di principio
- Nelle domande di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta non solo la mancanza di responsabilità penale ma anche l'eventuale condotta ostativa del richiedente; comportamenti negligenti o non collaborativi possono escludere il diritto alla riparazione
- Le intercettazioni, le discrepanze tra attività dichiarata e documentazione contabile-amministrativa e le ammissioni in sede di interrogatorio hanno rilevanza ai fini dell'esclusione della riparazione: non è sufficiente l'assoluzione penale per escludere elementi che giustificano il diniego della riparazione
- Documenti amministrativi (ordinanze contingibili e urgenti, AIA, atti regionali/provinciali) devono essere prodotti e argomentati specificamente: la mera allegazione non prevale automaticamente su elementi probatori contrari se il giudice li ritiene insufficienti a giustificare la condotta
- La collaborazione processuale è cruciale: spiegazioni precise e documentate sul perché si è agito in deroga alle normative ordinarie (es. stato di emergenza) possono ridurre il rischio che la condotta sia valutata come ostativa, ma tali giustificazioni devono essere congruenti con le risultanze investigative e contabili
- In casi che coinvolgono gestione rifiuti, la corretta caratterizzazione all'origine e la conformità ai codici CER e alle prescrizioni tecniche sono elementi chiave; la loro omissione può essere interpretata come prova di negligenza o di volontà di eludere la normativa
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