Cassazione Civile, Ordinanza n. 35057/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 2000 e poi rinegoziato nel 2002, nel quale la ricorrente era promissaria acquirente. La ricorrente ha agito nel 2017 per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da due condotte professionali: da un lato, l'errore del notaio nell'iscrivere un'ipoteca a favore di una banca sul bene di sua proprietà anziché su altro immobile contiguo, che avrebbe inciso sulla possibilità di utilizzare il bene come parte del corrispettivo della compravendita; dall'altro, il ritardo del ragioniere incaricato di gestire la posizione debitoria nei confronti della banca nel versamento di una somma di 77,5 milioni di lire ricevuta dalla società venditrice. In primo grado le domande furono respinte per prescrizione nei confronti di entrambi i professionisti. In appello, la domanda verso il notaio è stata ritenuta ancora prescritta perché qualificata come responsabilità extracontrattuale e, quindi, soggetta a termine quinquennale; la domanda verso il ragioniere è stata ritenuta non prescritta ma infondata nel merito per assenza di nesso causale tra il ritardo nel versamento e il danno allegato. In cassazione la ricorrente ha censurato, per il notaio, la qualificazione della responsabilità come extracontrattuale invece che da contatto sociale e la decorrenza della prescrizione; per il ragioniere, ha contestato l'interpretazione del mandato, la valutazione delle sue ammissioni, la mancata ammissione di prove e la ritenuta insussistenza del nesso causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure relative al notaio perché non scalfivano la ratio decidendi della Corte d'appello, che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità da contatto sociale verso la ricorrente, considerata terza estranea al rapporto professionale protetto, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale dell'azione extracontrattuale. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure contro la statuizione relativa al ragioniere, perché dirette a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e comunque non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, fondata sull'insussistenza del nesso causale tra il ritardo nel versamento di una somma e il danno allegato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base per l'inquadramento della responsabilità da contatto sociale solo quando la legge imponga specifiche regole di condotta a tutela di soggetti determinati.
Evocato dalla ricorrente in tema di diligenza professionale e decorrenza della prescrizione, ma le censure sono state ritenute non decisive.
Evocato dalla ricorrente per sostenere la natura contrattuale della responsabilità, ma la Corte ha escluso che nel caso del notaio ricorressero i presupposti del contatto sociale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la prescrizione dovesse decorrere dalla percezione effettiva dell'errore, ma la Corte ha confermato la decorrenza dal momento in cui il danno era oggettivamente percepibile.
Utilizzato dalla Corte per ricondurre la responsabilità del notaio ad azione extracontrattuale soggetta a prescrizione quinquennale.
Richiamato come vizio denunciato dalla ricorrente in relazione alla prova del dies a quo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato rispetto all'ammissione delle prove testimoniali, ma la censura è stata ritenuta non correlata alla ratio decidendi.
Richiamato in relazione all'ammissione dei mezzi istruttori, ma senza incidere sulla motivazione di appello.
Invocato per sostenere il valore confessorio di dichiarazioni del ragioniere, ma la Corte ha escluso la decisività della questione per difetto di nesso causale.
Invocato insieme agli artt. 2730 e 2735 c.c. per la confessione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Invocato per la confessione, senza esito favorevole alla ricorrente.
Richiamato sulla interpretazione del mandato conferito al ragioniere, ma la Corte ha ritenuto le censure non pertinenti alla ratio.
Invocato per l'interpretazione sistematica del mandato, senza accoglimento.
Invocato per la buona fede nell'interpretazione contrattuale, ma senza rilievo decisivo.
Richiamato per il termine di adempimento, ma la censura è stata reputata inammissibile.
Invocato per asserita motivazione mancante; la Corte ha escluso il vizio ritenendo la motivazione sufficiente.
È stata applicata la regola di inammissibilità del ricorso per mancanza di specifica correlazione tra motivi e ratio decidendi.
Richiamato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha ritenuto le censure in parte inammissibili perché dirette a rivalutare i fatti.
Richiamato per denunciare nullità processuali; le doglianze sono state ritenute non autosufficienti o non pertinenti alla motivazione impugnata.
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La responsabilità da contatto sociale del professionista non è configurabile verso qualunque terzo che subisca riflessamente gli effetti dell'attività svolta, ma solo verso soggetti appartenenti alla cerchia di destinatari protetti dalle regole di condotta violate.
- Quando il giudice di merito qualifica la responsabilità come extracontrattuale, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile, non necessariamente da quando l'atto erroneo è stato compiuto.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che miri in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La confessione ha efficacia solo se resa su fatti sfavorevoli al confitente e favorevoli alla controparte nell'ambito del rapporto tra le parti del relativo rapporto obbligatorio; se la questione è comunque assorbita dal difetto di nesso causale, la censura sul valore confessorio non è decisiva.
- Le censure sull'ammissione delle prove sono inammissibili se non indicano specificamente in che modo le prove richieste sarebbero state idonee a superare la motivazione di merito sul punto decisivo della controversia.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione sia del tutto mancante o apparente; non quando il giudice esponga una ratio decidendi comprensibile, ancorché non condivisa dalla parte.
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