Sentenza n. 1594/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, emesso dall’ordine dei medici di Rimini il 29/12/2021; -di ogni altro atto presupposto, inerente, consequenziale e comunque connesso anche se sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale emesso dall'Ordine dei medici di Rimini il 29 dicembre 2021
Esito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dirigente medico presso l’ospedale di Rimini, ha chiesto l’annullamento dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale adottato dall’Ordine il 29 dicembre 2021 e degli atti connessi, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, che il testo non specifica. All’udienza è stato rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario. Ha seguito l’indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui l’accertamento dell’inadempimento vaccinale e la conseguente sospensione dall’esercizio della professione discendono automaticamente dalla legge e non implicano l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale: la posizione fatta valere è quindi un diritto soggettivo non intermediato dal potere pubblico. Ha considerato ulteriormente corroborante la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2023, che aveva rilevato la carenza di giurisdizione amministrativa in una controversia analoga, pur dando atto dell’esistenza di orientamenti contrari del Consiglio di Stato e del CGA. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti dell’art. 11 c.p.a. Spese integralmente compensate, anche per la fase cautelare, in ragione dei contrasti interpretativi esistenti.
Norme richiamate
In conclusione, a fronte dei descritti approdi giurisprudenziali occorre dare atto che la giurisdizione non appartiene al giudice amministrativo e che il ricorso qui proposto va dichiarato inammissibile, dovendo la causa essere riassunta innanzi al giudice ordinario nei termini e per gli effetti di cui all'art. 11 del Codice del processo amministrativo.
Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 11 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 73 il Collegio ha rilevato un possibile profilo di difetto di giurisdizione sulla controversia.
Il collegio ha sottoposto alle parti il possibile difetto di giurisdizione rilevato d’ufficio nel corso del giudizio.
art. 4 d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021
Nel caso di specie, nessun potere discrezionale è attribuito alla pubblica amministrazione nella conformazione del diritto all'esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento - e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile - viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell’obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (D.L. n. 44 del 2021, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 76 del 2021), le quali (come innanzi illustrato: cfr. p. 2.1. che precede e al quale si rinvia integralmente) stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica amministrazione - anzitutto la ASL e, quindi, residualmente (per la comunicazione all'interessato della misura sospensiva) l'Ordine professionale (quale ente pubblico non economico, che agisce come organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale: cfr. Corte Cost., sent. n. 259 del 2019) - deve soltanto dare mera attuazione.
La disciplina legislativa predetermina presupposti ed effetti dell’obbligo vaccinale e della sospensione, lasciando all’amministrazione un’attività meramente attuativa; tale assetto non comporta esercizio di potere discrezionale idoneo a degradare il diritto soggettivo.
Massime di principio
- Le controversie sull’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e sulla conseguente sospensione dall’esercizio di una professione sanitaria appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione deve soltanto verificare e attestare la ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla legge, senza esercitare poteri autoritativi discrezionali.
- La natura dichiarativa dell’accertamento dell’inadempimento vaccinale e l’automatismo degli effetti previsti dalla legge non configurano esercizio di potere amministrativo: la posizione relativa alla prosecuzione dell’attività professionale resta un diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione secondo i termini e gli effetti previsti dall’art. 11 c.p.a.
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