Cassazione Civile, Ordinanza n. 21706/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una creditrice chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare di un credito di euro 1.700.000, prospettato a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e, in via subordinata o concorrente, di indebito arricchimento/restituzione ex art. 2041 c.c. Secondo la sua tesi, la società poi fallita avrebbe agito in precedenza in giudizio per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale senza rivelare di aver già ottenuto un ristoro tramite una successiva operazione societaria (assegnazione di azioni di una nuova società in cambio della rinuncia a crediti), così da conseguire una duplicazione del pagamento mediante abuso dello strumento processuale. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per difetto di prova del credito; il tribunale, in opposizione ex art. 98 l.fall., aveva dichiarato inammissibili le domande risarcitorie e restitutorie, ritenendole un tentativo di rimettere in discussione il merito di una precedente sentenza ormai coperta da giudicato. Dopo una prima cassazione con rinvio, il tribunale, riassunta la causa, aveva nuovamente rigettato l’opposizione, ritenendo non provato l’abuso processuale e, soprattutto, escludendo che l’operazione successiva integrasse una duplicazione del ristoro; aveva inoltre liquidato le spese del rinvio in misura superiore a quella indicata nella nota spese della curatela. Con il ricorso per cassazione la creditrice denunciava: 1) violazione del giudicato implicito e dei limiti del giudizio di rinvio, assumendo che il tribunale avesse riesaminato un illecito già coperto da giudicato; 2) erronea qualificazione del ristoro, sostenendo che l’assegnazione di azioni costituisse datio in solutum perfetta con effetto estintivo immediato; 3) violazione del carattere chiuso del giudizio di rinvio per avere il tribunale esaminato eccezioni e difese nuove del fallimento; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere liquidato spese superiori a quelle richieste nella nota spese della parte vittoriosa.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi e accolto il quarto. Ha escluso che vi fosse giudicato sull’an debeatur dell’abuso del processo, chiarendo che la precedente cassazione aveva solo qualificato la domanda come azione risarcitoria per abuso del processo, demandando al giudice di rinvio l’accertamento di merito. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla datio in solutum, osservando che, anche a voler qualificare così l’operazione, il tribunale aveva correttamente escluso la responsabilità processuale perché l’art. 88 c.p.c. non impone un obbligo di informare la controparte di fatti a essa favorevoli e perché non risultava provato alcun abuso del processo né una reale duplicazione del ristoro. È stato respinto anche il motivo sul giudizio di rinvio, perché il divieto di nuove eccezioni non impedisce mere difese su quantum e natura del danno già in causa. È stato invece accolto il motivo sulle spese, poiché la liquidazione non può superare l’importo richiesto nella nota spese della parte vittoriosa; la Corte ha quindi cassato senza rinvio limitatamente al capo spese e ha rideterminato l’importo dovuto per il giudizio di rinvio in conformità alla nota spese della curatela. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per un terzo e poste per i residui due terzi a carico della ricorrente.
Norme richiamate
È richiamato come base dell’azione risarcitoria per asserito abuso del processo; la Corte non ne nega in astratto l’operatività, ma afferma che nel caso concreto la sua fondatezza doveva essere accertata dal giudice di rinvio, non essendo coperta da giudicato.
È evocato dalla parte come domanda subordinata o concorrente di indebito arricchimento/restituzione, ma la Corte dà atto che su tale profilo non erano state svolte allegazioni utili e che il giudizio si è concentrato sulla pretesa risarcitoria.
La Corte precisa che il dovere di lealtà e probità processuale non comporta un obbligo generale di completezza assertiva tale da imporre alla parte di denunciare fatti favorevoli all’avversario; la sua violazione può rilevare sul piano disciplinare o, in casi di abuso del processo, anche risarcitorio.
È richiamato ai fini del giudicato sostanziale: la Corte esclude che il precedente giudicato coprisse l’an debeatur dell’abuso del processo, perché la questione era stata solo qualificata e non definitivamente decisa.
Serve a delimitare i poteri del giudice di rinvio: il tribunale non ha ecceduto tali limiti perché la Cassazione precedente non aveva deciso il merito dell’abuso processuale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato nei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per la censura sulla liquidazione delle spese in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato insieme agli altri motivi, ma la decisione ruota soprattutto su violazioni di legge e sui limiti del giudizio di rinvio.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di datio in solutum dell’assegnazione azionaria; la Corte non accoglie la censura.
È la norma processuale relativa all’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata esaminata la domanda di ammissione del credito.
È richiamato nel motivo sul giudizio di rinvio e sulla pretesa introduzione di nuove eccezioni difensive.
È richiamato per sostenere che il giudizio di rinvio sia a cognizione chiusa e non consenta nuove eccezioni.
È applicato al capo spese: la liquidazione non può eccedere la richiesta contenuta nella nota spese della parte vittoriosa.
La Corte richiama la nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. quale limite alla liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa.
È menzionato come forma originaria del giudizio poi trasferito in sede fallimentare.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio può riesaminare il merito della domanda quando la cassazione rescindente si sia limitata a qualificare la domanda o a escludere il giudicato, senza statuire sull’an debeatur della pretesa.
- Il giudicato copre solo ciò che è stato effettivamente deciso; la sola qualificazione giuridica della domanda non equivale a una decisione di fondatezza del diritto fatto valere.
- Il dovere di lealtà e probità processuale non impone alla parte un obbligo generale di rivelare fatti favorevoli all’avversario; la sua violazione può assumere rilievo risarcitorio solo in presenza di un effettivo abuso del processo e di un concreto pregiudizio.
- Nel giudizio di rinvio è vietata l’introduzione di nuove eccezioni in senso stretto, ma restano consentite mere difese dirette a contestare il quantum o la qualificazione delle poste di danno già presenti nel processo.
- La liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa non può eccedere l’importo richiesto nella nota spese depositata; il giudice può rideterminare le spese entro quel limite, anche decidendo senza rinvio se la questione è meramente aritmetica.
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