Cassazione Penale, Sentenza n. 34071/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/01/2024 relativa alla rideterminazione della pena per continuazione ex art. 671 c.p.p.; dedotte inosservanza/erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, e violazione del divieto di reformatio in pejus per aver determinato una pena complessiva (31 anni, ridotti a 30 ex art. 78 c.p.) superiore a quella stabilita con la precedente ordinanza (29 anni e 10 mesi), nonché contestata la modalità di scorporo dei reati e la determinazione degli aumenti per i reati satellite (disparità e mancata applicazione coerente del criterio edittale).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul profilo del divieto di reformatio in pejus: pur condividendo la corretta metodologia generale (scorporo dei reati già unificati, individuazione del reato più grave e applicazione di aumenti autonomi per i reati satellite), ha rilevato che la pena complessiva risultante dal provvedimento di rinvio è maggiore rispetto a quella fissata con la precedente ordinanza poi annullata (29 anni e 10 mesi → 31 anni, ridotti a 30). Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio limitato al punto censurato (rideterminazione della pena nel rispetto del divieto di peggioramento).
Norme richiamate
Disciplina della procedura di rideterminazione della pena per continuazione: utilizzata come riferimento per lo scorporo dei reati e la rideterminazione della pena in sede esecutiva.
Norma sull'unificazione delle pene per reati concorrenti; richiamata per il caso di reati già unificati in sede di cognizione che vanno scorporati e trattati correttamente nella rideterminazione.
art. 137 disp. att. cod. proc. pen.
Criterio per individuare il reato più grave facendo riferimento alla pena concreta inflitta in sede di cognizione; applicato dal giudice dell'esecuzione per selezionare il titolo base del nuovo computo.
Richiamato nel provvedimento come causa di riduzione della pena complessiva (da 31 anni a 30 anni) nel computo finale.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per i reati satellite in misura superiore a quanto fissato dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile.
Giurisprudenza sul divieto di reformatio in pejus (es. Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale; Sez. 5, n. 39373 del 21/09/2011, Costantini)
Principio consolidato che, in caso di annullamento con rinvio a seguito del ricorso del solo condannato, impedisce al giudice di rinvio di aggravare la posizione del ricorrente rispetto agli aspetti della decisione originaria favorevoli al medesimo.
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio deciso dopo il ricorso del solo condannato, il giudice del rinvio non può aggravare la posizione del condannato rispetto agli aspetti della decisione annullata (divieto di reformatio in pejus).
- Per la rideterminazione della pena in caso di continuazione tra sentenze separate, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati che il giudice della cognizione aveva riunito, individuare il reato più grave (in base alla pena concreta inflitta) e poi applicare aumenti autonomi per i reati satellite.
- Gli aumenti per i reati satellite vanno determinati concretamente in relazione alle specifiche circostanze di ciascun fatto e non devono essere automaticamente parametrati soltanto alla cornice edittale; tuttavia non possono eccedere gli aumenti già fissati dal giudice della cognizione per quelle condanne irrevocabili.
- Se la nuova determinazione della pena risulta più gravosa rispetto alla precedente ordinanza favorevole al ricorrente, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, salvo che la maggiore pena sia giustificata e motivata in modo chiaro e coerente.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve esplicitare come sono stati calcolati gli aumenti e perché sono stati applicati, specialmente quando la rideterminazione comporta un aumento della pena complessiva.
- In presenza di dubbi sulla composizione del cumulo pregresso o sull'inclusione di specifiche sentenze nel computo, deve essere applicato il principio del favor rei e chiarito espressamente dal giudice, onde evitare che l'imputato subisca un peggioramento non spiegato.
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