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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27573/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per detenzione e impiego di valori bollati contraffatti/alterati. Contestavano (a) la carenza e genericità della motivazione della Corte territoriale in relazione agli elementi di prova; (b) la qualificazione giuridica del fatto (chiedevano la derubricazione al reato meno grave di uso di valori di bollo contraffatti ex art. 464 c.p.); (c) l'illegittima inversione dell'onere della prova (violazione art. 27 Cost., art. 6 CEDU e art. 533 c.p.p.); (d) specificamente per Leva Gaetano, la mancata risposta sulla richiesta di non menzione della condanna nel casellario (beneficio ex art. 175 c.p.). I fatti accertati riguardano l'apposizione, da parte dei titolari di agenzie pratiche automobilistiche, di un elevato numero di marche da bollo alterate o contraffatte (804 per Modugno, 103 per Leva) su atti di passaggio di proprietà nel periodo 2015-16, con elementi che collegavano tali marche a un lotto proveniente da Napoli/Caserta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazioni principali: per Modugno i motivi sono stati ritenuti generici e privi di specifico confronto con gli elementi probatori (numero rilevante di marche contraffatte, mancata giustificazione documentale dell'acquisto); la derubricazione ad art. 464 c.p. è manifestamente infondata perché, alla luce della giurisprudenza, la detenzione di grandi quantitativi e il collegamento probatorio consentono di ricondurre la condotta all'art. 459 in relazione all'art. 453 (concerto con i falsari anche tramite intermediari). Per Leva i motivi sono stati respinti analogamente: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il nesso con canale clandestino/deliberato approvvigionamento, non è ravvisata inversione dell'onere della prova (l'accusa aveva assolto il proprio onere dimostrando il transito di un lotto proveniente da Napoli/Caserta; spettava all'imputato fornire elementi di discolpa), e la richiesta del beneficio della non menzione è stata considerata priva di interesse per manifesta infondatezza. Conseguenze pratiche: declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 453 cod. pen.

    Richiamato in combinato con l'art. 459: disciplina il concorso nell'attività di falsificazione; la Corte ha ritenuto che il concerto con i falsari potesse essere anche mediato da intermediari e desumibile dal consistente transito di valori falsi

  • art. 459 cod. pen.

    Usato come norma di riferimento per la detenzione e impiego di valori bollati contraffatti in relazione all'art. 453; la Corte interpreta l'art. 459 nel senso che la detenzione e l'apposizione su atti, se correlate a un 'concerto' con falsari (anche mediato), integrano la fattispecie più grave e non il semplice illecito di uso (art. 464)

  • art. 464 cod. pen.

    Norma del reato meno grave (uso di valori di bollo contraffatti); esclusa nel caso concreto perché la giurisprudenza e la valutazione dei fatti (numero e provenienza delle marche) indicano invece il concorso con i falsari

  • art. 455 cod. pen.

    Richiamata nella catena normativa collegata all'art. 459; la sentenza osserva che il rinvio ai vari articoli responsabilizza il giudice a valutare il contenuto delle norme richiamate per la tipicità

  • art. 457 cod. pen.

    Parte del rinvio normativo citato a supporto della qualificazione del reato, integrando il quadro di riferimento per valutare il concorso e la gravità della condotta

  • art. 27, comma 2 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'onere della prova (presunzione d'innocenza); la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione illegittima dell'onere della prova poiché l'accusa aveva fornito elementi probatori rilevanti e poteva essere richiesto all'imputato di produrre elementi di discolpa

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti in tema di giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la valutazione probatoria effettuata e non violato il diritto a un equo processo

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione all'onere della prova e alle decisioni del giudice di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito non abbia invertito indebitamente l'onere probatorio

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti con riguardo alla non menzione della condanna; la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse quando la richiesta in appello era manifestamente infondata

  • art. 175 cod. pen.

    Norma che disciplina la non menzione della condanna nel casellario giudiziale; la richiesta basata su occasionalità/circoscrivibilità è stata ritenuta infondata alla luce del numero e della durata della condotta

Massime di principio

  • Un numero rilevante e continuativo di valori bollati contraffatti apposti su documenti può far ragionevolmente presumere un 'concerto' con falsari o un canale di approvvigionamento illecito, sicché la condotta è ascrivibile alle fattispecie più gravi (art. 459 in relazione ad art. 453) e non al semplice uso (art. 464).
  • Quando l'accusa dimostra il passaggio di un lotto contraffatto e l'assenza di giustificazioni documentali sulla provenienza, grava sull'imputato l'onere di produrre elementi specifici e documentali a propria discolpa (ad es. fatture d'acquisto da rivenditori autorizzati o dichiarazioni credibili dei venditori dei veicoli).
  • Le doglianze generiche o non specificamente confrontate con i principali elementi probatori della sentenza di merito sono spesso ritenute inammissibili in Cassazione; il rimedio è formulare motivi concreti e puntuali che indicano quali elementi di fatto la corte di merito avrebbe travisato.
  • Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere dettagliatamente a ogni singola argomentazione difensiva purché emerga che ha considerato le principali risultanze probatorie e abbia esposto le ragioni decisive della decisione.
  • Le richieste di benefici (es. non menzione ex art. 175 c.p.) devono essere motivate da fatti che dimostrino l'occasionalità e la circoscrivibilità della condotta; se i fatti accertati mostrano continuità e consistenza quantitativa, tali richieste risultano infondate e la mancata pronuncia specifica sulla domanda non dà luogo a interesse per ricorso in Cassazione.

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