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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09109/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato la non estinzione della pena a seguito di valutazione negativa del periodo di affidamento in prova al servizio sociale. Primo motivo: violazione dell'art. 47, L. 26/7/1975, n. 354 e dell'art. 27 Cost., con vizio motivazionale per avere il Tribunale valutato il periodo di affidamento in maniera "frazionata" (limitando l'esame al periodo intercorrente fra l'inizio dell'affidamento e la commissione del reato di uccisione di animali) invece che nella sua globalità, senza adeguata considerazione del reinserimento sociale (relazione positiva dell'UEPE) e senza esaminare in concreto l'ascrivibilità e la offensività dell'episodio ancora sub iudice. Secondo motivo: violazione dell'art. 656, comma 9-bis, c.p.p. e dell'art. 27 Cost., per omissione nel provvedere sulla domanda di prosecuzione dell'affidamento in prova e sulla detenzione domiciliare. In memoria il ricorrente ha inoltre prodotto il provvedimento intervenuto successivamente (15/07/2025) con cui è stata disposta l'esecuzione della pena presso il domicilio ex art. 1, L. n. 199/2010.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Quanto al primo motivo, ha stabilito che la valutazione dell'esito dell'affidamento in prova richiede una valutazione globale dell'intero periodo (salvo revoca intervenuta nel corso della prova) e non un esame frazionato su singoli episodi; inoltre, quando il fatto imputato è ancora sub iudice il Tribunale di sorveglianza deve delibarne autonomamente l'ascrivibilità e la rilevanza ai fini del giudizio di recupero sociale. L'ordinanza impugnata è risultata carente nella motivazione sotto tali profili. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza d'interesse rispetto alla domanda di prosecuzione dell'affidamento e di detenzione domiciliare in ragione del provvedimento del 15/07/2025 (art. 1, L. n. 199/2010) e ha inoltre ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento del primo motivo. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di XXXXXXX per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    La norma disciplina la revoca dell'affidamento in prova: per la revoca il Tribunale valuta la gravità di singoli episodi per verificare l'incompatibilità con la prosecuzione della prova. Tuttavia, la Corte distingue la revoca dall'accertamento dell'esito dell'affidamento, che richiede una valutazione globale dell'intero periodo di prova.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in riferimento ai principi costituzionali sul trattamento della pena e sul fine rieducativo: la valutazione dell'esito della misura alternativa deve considerare il recupero sociale e la proporzione della misura rispetto alla persona.

  • art. 656, comma 9-bis, cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa ai provvedimenti del giudice di sorveglianza: il mancato provvedimento sulla domanda di prosecuzione dell'affidamento può essere influenzato da sopravvenienze; la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse dopo l'intervento della misura domiciliare.

  • art. 1, legge n. 199 del 2010

    Consente modalità alternative di esecuzione della pena, come l'esecuzione presso il domicilio; l'intervento di tale misura ha determinato la sopravvenuta carenza d'interesse sulla domanda di prosecuzione dell'affidamento.

Massime di principio

  • La valutazione dell'esito di un affidamento in prova va fatta globalmente sull'intero periodo di prova, salvo che sia intervenuta formale revoca nel corso dell'esperimento.
  • La revoca e l'accertamento dell'esito negativo sono istituti distinti: la revoca richiede l'esame della gravità di singoli episodi, mentre l'esito negativo richiede una valutazione complessiva del percorso di reinserimento.
  • Se l'episodio che giustifica una valutazione negativa è ancora sub iudice, il giudice di sorveglianza deve valutare autonomamente la sua concreta ascrivibilità e offensività prima di usarlo per giudicare l'insuccesso della misura alternativa.
  • Una misura sopravvenuta (es. esecuzione domiciliare ex L. n. 199/2010) può determinare la perdita di interesse su richieste procedurali connesse all'affidamento; talune domande possono essere assorbite dall'accertamento principale.
  • In sede di rinvio il giudice di sorveglianza dovrà motivare compiutamente la valutazione globale, tenendo conto delle relazioni (es. UEPE), delle condizioni personali (età, salute) e delle difese dell'interessato.

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