Cassazione Penale, Sentenza n. 12404/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis c.p.p., lamentando un presunto travisamento della prova da parte della Corte di Cassazione: a suo dire la Corte avrebbe ritenuto che Auddino avesse prima frenato con il pedale e poi azionato il freno a mano, mentre il consulente del P.M. avrebbe riferito il contrario; il difensore ha inoltre sostenuto che il freno a mano avrebbe potuto essere azionato da uno degli altri occupanti del veicolo, dunque non vi sarebbe prova che la manovra fosse stata compiuta dal conducente
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dal rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. Ha ritenuto che non sussistesse un errore di fatto percepibile (errore percettivo/di svista) nella lettura degli atti da parte della Cassazione, ma una contestazione della ricostruzione e della valutazione probatoria operata dai giudici di merito, che va sindacata con gli ordinari mezzi di impugnazione. La sentenza ricorda e applica i principi delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U. n. 16103/2002 Basile) sul perimetro dell'istituto e afferma che la Cassazione si è limitata ad avallare logicamente la ricostruzione dei giudici di merito, la quale ha fatto riferimento anche a massime di esperienza e alla consulenza tecnica. Il ricorso è quindi inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria conformemente all'art. 616 c.p.p. (la sentenza di merito confermata aveva condannato Auddino per gli artt. 589-bis, commi 1 e 8, e 590-bis, comma 1 e 8, cod. pen., a 5 anni di reclusione, risarcimento danni e provvisionali per le parti civili)
Norme richiamate
Il rimedio è limitato all'errore di fatto di tipo percettivo (svista o equivoco) della Corte di Cassazione nella lettura degli atti interni; non è ammesso per censurare valutazioni di merito o errori di giudizio
Predisposto il pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria per i ricorsi inammissibili, salvo assenza di colpa nella proposizione
art. 589-bis cod. pen. e art. 590-bis cod. pen.
art. 589-bis, commi 1 e 8; art. 590-bis, comma 1 e 8, c.p.
Norme sostanziali alla base della condanna in sede di merito (lesioni e omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione o con specifiche aggravanti); la Cassazione ha confermato, tramite conferma dei giudici di merito, la responsabilità sulla base della valutazione combinata delle risultanze tecniche e delle massime di esperienza
Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)
Giurisprudenza di riferimento che delimita la nozione di errore di fatto rilevante per il rimedio 625-bis: esclusione degli errori di giudizio e degli errori di interpretazione normativa; possibilità che l'errore percettivo riguardi qualsiasi dato fattuale ma solo se si tratta di percezione 'svista/equivoco' della Cassazione
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile soltanto per errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) commessi dalla Corte di Cassazione nella lettura degli atti interni; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni probatorie o ricostruzioni di merito
- Se la censura riguarda la valutazione delle prove, la ricostruzione del fatto o la persistenza di alternative probatorie non dimostrate, il rimedio corretto sono gli ordinari mezzi di impugnazione (es. appello, ricorso per cassazione ordinario), non il 625-bis
- La Corte di Cassazione può legittimamente avallare, in chiave logica, il giudizio dei giudici di merito che hanno formato un corpo argomentativo unitario; critiche alla logica o alle conclusioni dei giudici di merito richiedono motivazione e mezzi di impugnazione ordinari
- Mere allegazioni alternative non corroborate da elementi di prova non sono idonee a configurare l'errore di fatto necessario per il 625-bis; è necessario dimostrare che la Cassazione abbia frainteso o omesso dati attinenti agli atti interni per svista
- Chi propone un ricorso straordinario infondato rischia la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; prima di utilizzare il 625-bis è opportuno valutare se il difetto sia davvero percettivo e imputabile alla Cassazione
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