Cassazione Civile, Ordinanza n. 20749/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di tre canoni di leasing, relativi a beni strumentali (lampadine e condizionatori). La società utilizzatrice chiedeva, in via principale, di accertare la nullità del contratto per simulazione assoluta e, comunque, l’inesistenza del credito; in via subordinata, di dichiarare la risoluzione del contratto per recesso già comunicato e accettato; in ulteriore subordine, di accertare il grave inadempimento della concedente per mancata consegna dei beni oggetto della fornitura, deducendo che erano stati consegnati solo 19 scatoloni di lampadine e non anche i climatizzatori. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, valorizzando la consegna solo parziale e la contrarietà a buona fede della condotta della concedente. La Corte d’appello, invece, aveva accolto l’appello della concedente applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, se l’utilizzatore sottoscrive senza riserve il verbale di consegna/collaudo, non può poi opporre al concedente la mancata o incompleta consegna né sospendere il pagamento dei canoni; la Corte territoriale aveva anche richiamato le clausole contrattuali che, a suo dire, allocavano sull’utilizzatore il rischio di mancata o ritardata consegna. Il ricorso per cassazione articolava sette motivi, tutti rivolti a contestare l’interpretazione del contratto, la valutazione delle prove, la ripartizione dell’onere probatorio, l’omessa considerazione di documenti che attesterebbero la tempestiva conoscenza, da parte della concedente, della mancata consegna, la ritenuta irrilevanza dell’inadempimento della concedente e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero, in larga parte, formulati in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. per mancata specifica riproduzione e localizzazione dei documenti richiamati; per il resto, ha qualificato le censure come tentativo di ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la dedotta violazione dei canoni ermeneutici non era adeguatamente argomentata, che la doglianza sull’art. 2697 c.c. non riguardava una reale inversione dell’onere della prova ma la valutazione delle prove, che l’omessa pronuncia non era specificamente illustrata e che i motivi sulle spese erano privi di autonoma consistenza. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come canone ermeneutico, ma la Corte osserva che la censura sulla interpretazione del contratto non può tradursi in una diversa lettura del merito se la decisione di merito offre una delle interpretazioni plausibili.
Citato tra i canoni di interpretazione contrattuale, senza specifica violazione dimostrata nel ricorso.
La Corte richiama la buona fede nell’esecuzione del contratto di leasing e il dovere di collaborazione dell’utilizzatore nel segnalare tempestivamente la mancata consegna, al fine di non esporre il concedente al pagamento del prezzo al fornitore.
Il vizio di omessa pronuncia/ultrapetizione non può essere invocato in modo generico; riguarda l’ambito oggettivo della decisione, non le ragioni poste a fondamento della stessa.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che simili censure non sono ammissibili se mirano a rivalutare il materiale istruttorio.
Invocato per criticare l’apprezzamento probatorio, ma la Corte precisa che la doglianza è inammissibile quando attiene al convincimento del giudice di merito.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce la prova a parte diversa da quella onerata; non quando si contesta la valutazione del compendio probatorio.
Richiamato per sostenere l’inadempimento della concedente, ma la censura è ritenuta inammissibile perché volta a rivalutare i fatti e non a denunciare un vero errore di diritto.
Citato in relazione al preteso grave inadempimento della concedente, ma senza scalfire la ratio della decisione di merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché non riproduce in modo specifico e non localizza correttamente gli atti e documenti su cui si fondano le censure, impedendo il controllo della Corte.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di questioni, argomenti o singoli elementi istruttori.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 6, § 1, CEDU
Richiamato per affermare la compatibilità del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione con il diritto a un equo processo, purché non si traduca in formalismo eccessivo.
La censura sulle spese è considerata un non motivo, poiché la condanna segue la soccombenza e, in ogni caso, l’eventuale cassazione della sentenza avrebbe effetti ex art. 336 c.p.c.
Richiamato per precisare che la caducazione della statuizione sulle spese consegue automaticamente all’eventuale accoglimento dei motivi sulla decisione principale.
Massime di principio
- Nel leasing collegato a una compravendita, l’utilizzatore che sottoscrive senza riserve il verbale di consegna o collaudo assume un comportamento con rilevanza decisiva: in linea generale non può poi opporre al concedente la mancata o incompleta consegna da parte del fornitore, né sospendere il pagamento dei canoni, salvo che provi una tempestiva e corretta informazione al concedente prima del suo adempimento verso il fornitore.
- Il dovere di buona fede nell’esecuzione del rapporto di leasing impone all’utilizzatore un onere di collaborazione verso il concedente: se la consegna non avviene o è incompleta, deve rifiutare la sottoscrizione senza riserve o far constare il rifiuto e avvisare tempestivamente il concedente, così da consentirgli di tutelarsi nel rapporto con il fornitore.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l’etichetta della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell’onere della prova; non è invece deducibile per contestare l’apprezzamento delle prove o la ricostruzione dei fatti.
- L’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. consente di censurare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di argomenti difensivi, questioni giuridiche o singoli elementi istruttori.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di autosufficienza: gli atti e documenti sui quali si fondano i motivi devono essere specificamente riportati e localizzati, altrimenti la censura è inammissibile.
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