Cassazione Penale, Ordinanza n. 23061/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità penale per furto aggravato. I motivi dedotti erano due: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 546 c.p.p. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza; con il secondo si lamentava la violazione dell'art. 131-bis c.p. per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che le censure si limitavano a reiterare deduzioni già disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e logica, senza evidenziare specifici vizi di legittimità né indicare travisamenti della prova, proponendo invece una diversa lettura del materiale istruttorio. È inoltre precisato che una memoria difensiva depositata nell'interesse dell'imputato è tardiva perché presentata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza fissato dall'art. 611, comma 1, c.p.p., con computo a giorni liberi.
Norme richiamate
quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem)
Il termine per il deposito della memoria difensiva prima dell'udienza va computato per giorni liberi, escludendo sia il giorno iniziale sia quello finale; la memoria depositata oltre tale termine non può essere considerata.
La censura relativa alla motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta generica e non idonea a fondare un vizio di legittimità, perché sostanzialmente volta a sollecitare una diversa valutazione del fatto.
La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata considerata meramente reiterativa e priva di specifiche censure di legittimità.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che si limiti a riproporre le stesse allegazioni già disattese dal giudice di merito, senza indicare specifici vizi della motivazione o errori di diritto.
- La mera prospettazione di un diverso apprezzamento delle prove non integra di per sé un motivo di ricorso per cassazione, se non si deduce un concreto travisamento della prova o un vizio logico-giuridico della decisione impugnata.
- La doglianza sul diniego della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con la motivazione di merito e indicare specifiche ragioni di illegittimità, non potendo risolversi in una critica generica alla valutazione del giudice.
- Nel giudizio di cassazione le memorie difensive devono rispettare il termine di quindici giorni prima dell'udienza, computato a giorni liberi; il deposito tardivo non incide sulla decisione.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna al pagamento delle spese processuali e può comportare anche una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione sia connotata da profili di colpa evidente.
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