Cassazione Penale, Sentenza n. 7896/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che l'azione penale non doveva essere iniziata essendovi stata già una precedente iniziativa del medesimo pubblico ministero per lo stesso fatto (decreto penale con oblazione). La Corte ha quindi pronunciato l'annullamento senza rinvio per violazione del principio del ne bis in idem.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ammendola era stato condannato dal Tribunale di Messina (sentenza 03/11/2021) all'ammenda di 2.500 euro per il reato previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 139/2006 in relazione all'art. 64, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81/2008, per non aver depositato la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ai Vigili del Fuoco prima dell'inizio dell'attività commerciale (fatto del 04/08/2016). L'imputato aveva però già ricevuto un decreto penale di condanna (9/4/2018, comunicato 2/5/2018) per lo stesso fatto, ammesso all'oblazione nella misura di 1.262 euro, pagata e con quietanza depositata il 18/5/2018. Con ricorso per cassazione si è dedotta la violazione del principio del ne bis in idem per la duplicazione dell'azione penale da parte dello stesso ufficio del P.M.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006
Norma che disciplina il reato contestato (omissione di adempimenti relativi alla sicurezza antincendio); utilizzata per definire la fattispecie oggettiva del reato contestato all'imputato.
art. 64, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008
Richiamata come norma di riferimento in relazione alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e ai correlati obblighi di segnalazione/SCIA per le attività commerciali.
art. 649 cod. proc. pen. (comma 2)
Principio del ne bis in idem: la violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo; può essere dedotta per la prima volta in cassazione a condizione che la decisione non richieda accertamenti di fatto.
art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede l'inappellabilità della sentenza quando la pena è costituita solo dall'ammenda; da ciò deriva che il rimedio esperibile era il ricorso per cassazione.
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Norma procedurale che ha portato gli atti alla Corte di Cassazione quando è stato ravvisato che l'unica impugnazione possibile era il ricorso per cassazione.
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 (P.G. in c. Donati)
Precedente secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per lo stesso fatto da parte del medesimo ufficio del P.M. nella stessa sede giudiziaria; in caso di duplicazione deve essere disposta archiviazione o dichiarata l'improcedibilità.
Sez. 6 n. 598 del 05/12/2017
Richiamata per il principio che la questione di ne bis in idem può essere sollevata in cassazione solo se la decisione non richiede accertamenti di fatto; altrimenti deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem opera anche quando il pubblico ministero, nello stesso ufficio e nella stessa sede giudiziaria, ha già esercitato l'azione penale per il medesimo fatto: non è consentito riaprire un nuovo procedimento per lo stesso fatto contro la stessa persona da parte dello stesso P.M.
- La violazione del ne bis in idem è rilevabile in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 649 c.p.p.; può essere sollevata per la prima volta in cassazione solo se la sua risoluzione non richiede nuovi accertamenti di fatto.
- Quando la prima iniziativa si è esaurita con un decreto penale di condanna ammesso all'oblazione (con pagamento e quietanza depositata), ciò non autorizza il pubblico ministero a riemettere un nuovo provvedimento per lo stesso fatto nella stessa sede; la duplicazione dell'azione comporta annullamento o improcedibilità.
- Se la sentenza impugnata applica soltanto la pena dell'ammenda, il rimedio è il ricorso per cassazione (sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p.), e in tale sede possono essere esaminati profili di diritto come il ne bis in idem entro i limiti indicati.
- Se la questione di ne bis in idem richiede accertamenti di fatto (es. questione sulla identità del fatto o della persona), va sollevata davanti al giudice dell'esecuzione o in sede idonea; se invece è puramente giuridica la Corte di Cassazione può decidere direttamente e, se del caso, annullare senza rinvio.
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