Cassazione Penale, Ordinanza n. 08665/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo proposto generico, aspecifico e non scrutinabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha confermato gli effetti della decisione di merito, già sfavorevole all'imputato, e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione del codice della strada, deducendo un unico motivo di ricorso fondato su manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità, perché volto in sostanza a contestare in modo generico e aspecifico la motivazione di merito senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La condanna di merito riguardava la violazione di questa disposizione del codice della strada; il testo non specifica ulteriormente la condotta materiale contestata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto con motivo generico e aspecifico, non confrontato adeguatamente con la sentenza impugnata e non deducibile in sede di legittimità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare la conseguente condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile un motivo che si risolva in una critica generica della motivazione di merito, senza una specifica censura delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- La denuncia di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con il percorso argomentativo del giudice di appello; in difetto, il motivo è aspecifico e il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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