Cassazione Penale, Sentenza n. 23257/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per omicidio e porto d'arma: il ricorrente deduce la mancata sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti; le immagini di videosorveglianza non dimostrerebbero la presenza dell'autovettura nei luoghi del delitto; nessun teste ha indicato l'imputato come autore; gli elementi basati su conversazioni intercettate sarebbero equivocati o di scarsa rilevanza; inoltre si deduce vizio di motivazione per apparente contraddizione nel ricostruire il ruolo del figlio rispetto al comportamento dell'imputato (pedinamento e accompagnamento versus attesa della vittima sul luogo del delitto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che il difensore ha trasmesso certificazione anagrafica comprovante il decesso dell'imputato avvenuto il 25 maggio 2025; acquisito d'ufficio il certificato del Comune di Mileto confermante il decesso nella medesima data. Poiché il decesso è intervenuto prima del passaggio in giudicato della sentenza, la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen. e, conformemente all'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per morte dell'imputato. In precedenza l'imputato era stato condannato dalla Corte d'assise alla pena di 21 anni e 6 mesi (sentenza del 25/02/2022, confermata il 02/07/2024) per omicidio (art. 575 c.p.) e per porto in luogo pubblico di pistola semiautomatica e munizioni (artt. 2 e 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895).
Norme richiamate
Norma che incrimina l'omicidio: è la fattispecie per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado
legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 4 (porto d'armi)
artt. 2 e 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895
Norme che sanzionano il porto in luogo pubblico di arma da fuoco e relative munizioni: contestate come elemento materiale collegato all'omicidio
art. 150 cod. pen. (estinzione del reato per morte dell'imputato)
Stabilisce che la morte dell'imputato comporta l'estinzione del reato; applicata dalla Corte per dichiarare cessata la posizione penale dell'imputato intervenuta prima del passaggio in giudicato
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (effetto sull'impugnazione)
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Prevede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il reato risulti estinto; la Corte lo ha invocato per annullare la sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta alla morte dell'imputato
Massime di principio
- La morte dell'imputato intervenuta prima del passaggio in giudicato determina l'estinzione del reato (art. 150 c.p.) e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (art. 620 c.p.p.).
- Se il decesso è tempestivamente documentato (certificato anagrafico), la Corte acquisisce tale documentazione d'ufficio e dichiara la cessazione del processo penale; le questioni di merito sulle prove diventano irrilevanti per l'esito del processo penale principale.
- L'estinzione del reato per morte comporta la cessazione anche dei rapporti processuali civili connessi al procedimento penale, secondo la giurisprudenza consolidata.
- In casi analoghi, la difesa o gli eredi devono tempestivamente comunicare e documentare il decesso alla cancelleria; la Corte provvede d'ufficio ad acquisire certificati anagrafici per pronunciarsi sull'estinzione.
- Se invece la morte interviene dopo il passaggio in giudicato della condanna, non opera l'estinzione processuale che annulli la sentenza già divenuta definitiva; gli effetti differiscono a seconda del momento in cui la morte si verifica rispetto al giudicato.
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