Cassazione Penale, Sentenza n. 23240/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (18/10/2024) che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena per rapina (1 anno e 6 mesi di reclusione e 600 euro di multa). Si censura che la Corte d'Appello, nel rideterminare la pena, ha omesso di confermare espressamente il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso nel giudizio di primo grado, determinando una reformatio in peius a danno dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, quando l'appello è proposto dal solo imputato e il giudice d'appello ridetermina la pena senza ulteriori specificazioni nel dispositivo, il beneficio della sospensione condizionale già concesso in primo grado deve ritenersi implicitamente confermato, per evitare la reformatio in peius. Il principio è stato esteso al caso in esame, in cui due reati sono stati estinti per prescrizione e la pena è stata rideterminata per il reato residuo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la condanna alla cassa delle ammende per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Usata come base procedurale per la rideterminazione della pena in appello; la Corte ha ritenuto che la rideterminazione senza espresso dispositivo sulla sospensione condizionale comporti l'implicita conferma del beneficio quando l'appello è del solo imputato.
art. 163 cod. pen.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello, non avendo statuìto diversamente nel dispositivo, abbia implicitamente confermato il beneficio concesso in primo grado.
art. 81 c.p. (comma finale/riferimento alla continuazione)
Riferito nella giurisprudenza richiamata: la Corte cita precedenti in cui la rideterminazione della pena in applicazione della continuazione non comporta la revoca implicita della sospensione condizionale se l'appello è del solo imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019 (Locci) e altre conformi
Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, Locci, Rv. 275308-01; conformi Sez. 3, n. 23444 del 12/05/2011, Aprile, Rv. 250655-01; Sez. 3, n. 580 del 07/12/2007, Gentile, Rv. 238583-01
Precedenti che sanciscono il principio dell'implicita conferma della sospensione condizionale quando l'appello è proposto dal solo imputato e la pena è rideterminata senza specificazioni sul beneficio; la Corte lo applica e lo estende al caso di estinzione di reati per prescrizione.
Massime di principio
- Quando l'appello è proposto esclusivamente dall'imputato e la Corte d'appello ridetermina la pena senza esprimersi nel dispositivo sulla sospensione condizionale, il beneficio concesso in primo grado si considera implicitamente confermato; non si configura reformatio in peius.
- La stessa regola opera anche se la rideterminazione della pena deriva dalla declaratoria di estinzione per prescrizione di altri reati e la pena è rideterminata per il reato residuo.
- Per evitare contestazioni, il giudice d'appello dovrebbe comunque specificare nel dispositivo se conferma, revoca o modifica il beneficio della sospensione condizionale.
- Se la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la condanna alla cassa delle ammende richiede profili di colpa che qui non sono stati ravvisati.
- Per il difensore che chiede modifiche favorevoli in Appello è strategico esplicitare le richieste relative ai benefici (es. sospensione condizionale) per evitare effetti impliciti o incertezza nella pronuncia del giudice d'appello.
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