Cassazione Penale, Sentenza n. 23238/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 06/02/2025 che aveva confermato il decreto di archiviazione del 03/06/2023 (procedimento n. 1307/2023 R.G.N.R.). Il ricorrente eccepiva violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la coesistenza di due iscrizioni di fascicolo (mod. 44 e mod. 21), per la mancata notifica della richiesta di archiviazione alla parte offesa nonostante la nomina difensiva depositata il 13/06/2023, e chiedeva la restituzione nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza con cui il Tribunale decide sul reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sia espressamente non impugnabile; che il termine di 20 giorni previsto dall'art. 408, comma 3, cod. proc. pen. è di natura meramente ordinatoria (non perentoria) e dunque la restituzione in termini non è applicabile; che eventuali vizi di integrazione del contraddittorio devono essere dedotti mediante richiesta di revoca al medesimo giudice che ha emesso l'ordinanza e non in sede di cassazione. Non sono state ravvisate le nullità previste dall'art. 410-bis. In considerazione dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reclamo avverso il decreto di archiviazione è consentito solo per far valere le nullità indicate nei primi due commi; l'ordinanza con cui il Tribunale decide il reclamo (comma 3) è espressamente non impugnabile in cassazione. Eventuali vizi del contraddittorio sono rimediabili con richiesta di revoca al medesimo giudice.
art. 408, comma 3 cod. proc. pen.
Il termine di 20 giorni per l'eventuale opposizione della persona offesa è di natura meramente ordinatoria e non perentoria: la sua inosservanza non comporta una sanzione processuale automatica e non legittima la restituzione in termini quale rimedio per il superamento incolpevole di un termine perentorio.
Richiamato come riferimento per i termini perentori: la restituzione in termini prevista dal legislatore è applicabile solo per l'inosservanza di termini perentori di cui all'art. 173, non per termini meramente ordinatori come il termine di cui all'art. 408, comma 3.
Norma che consente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale articolo per condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà nella quantificazione della sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Più precedenti sono richiamati per affermare che: l'ordinanza ai sensi dell'art. 410-bis non è impugnabile; il termine di 20 giorni dell'art. 408 è meramente ordinatorio; l'atto d'opposizione è diretto contro la richiesta del P.M. e non contro un provvedimento del giudice, e la proposizione tardiva dell'opposizione non determina automaticamente inammissibilità.
Massime di principio
- L'ordinanza del Tribunale che decide sul reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. è, per legge, non impugnabile in cassazione: eventuali vizi devono essere dedotti con la richiesta di revoca al medesimo giudice.
- Il termine di 20 giorni previsto dall'art. 408, comma 3, cod. proc. pen. è meramente ordinatorio (non perentorio): la sua inosservanza non giustifica la restituzione in termini prevista per il superamento di termini perentori.
- La restituzione in termini è esperibile solo per il mancato rispetto di termini perentori (art. 173 cod. proc. pen.); non si applica per la mancata notifica dell'avviso dell'archiviazione quando il termine di legge è non perentorio.
- Se la parte offesa ritiene che vi siano stati errori nell'integrazione del contraddittorio o nell'iscrizione del fascicolo, il rimedio corretto è la richiesta di revoca della decisione al giudice che ha adottato l'ordinanza, non il ricorso in cassazione per motivi di impugnabilità.
- La proposizione tardiva dell'opposizione alla richiesta di archiviazione non è automaticamente inammissibile; tuttavia il giudice può aver già adottato il provvedimento (archiviazione) che rende più difficile l'efficacia dell'opposizione.
- Errori amministrativi o di iscrizione del fascicolo (es. mod. 44 vs mod. 21) non determinano automaticamente nullità utile ad ammettere la restituzione in termini: occorre verificare se ricorrono le nullità specificamente previste dalla normativa (art. 410-bis).
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile, il ricorrente rischia condanna alle spese e a sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con possibile aumento ai sensi della l. n. 103/2017.
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