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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23238/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 06/02/2025 che aveva confermato il decreto di archiviazione del 03/06/2023 (procedimento n. 1307/2023 R.G.N.R.). Il ricorrente eccepiva violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la coesistenza di due iscrizioni di fascicolo (mod. 44 e mod. 21), per la mancata notifica della richiesta di archiviazione alla parte offesa nonostante la nomina difensiva depositata il 13/06/2023, e chiedeva la restituzione nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza con cui il Tribunale decide sul reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sia espressamente non impugnabile; che il termine di 20 giorni previsto dall'art. 408, comma 3, cod. proc. pen. è di natura meramente ordinatoria (non perentoria) e dunque la restituzione in termini non è applicabile; che eventuali vizi di integrazione del contraddittorio devono essere dedotti mediante richiesta di revoca al medesimo giudice che ha emesso l'ordinanza e non in sede di cassazione. Non sono state ravvisate le nullità previste dall'art. 410-bis. In considerazione dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Il reclamo avverso il decreto di archiviazione è consentito solo per far valere le nullità indicate nei primi due commi; l'ordinanza con cui il Tribunale decide il reclamo (comma 3) è espressamente non impugnabile in cassazione. Eventuali vizi del contraddittorio sono rimediabili con richiesta di revoca al medesimo giudice.

  • art. 408, comma 3 cod. proc. pen.

    Il termine di 20 giorni per l'eventuale opposizione della persona offesa è di natura meramente ordinatoria e non perentoria: la sua inosservanza non comporta una sanzione processuale automatica e non legittima la restituzione in termini quale rimedio per il superamento incolpevole di un termine perentorio.

  • art. 173 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento per i termini perentori: la restituzione in termini prevista dal legislatore è applicabile solo per l'inosservanza di termini perentori di cui all'art. 173, non per termini meramente ordinatori come il termine di cui all'art. 408, comma 3.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale articolo per condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà nella quantificazione della sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    Più precedenti sono richiamati per affermare che: l'ordinanza ai sensi dell'art. 410-bis non è impugnabile; il termine di 20 giorni dell'art. 408 è meramente ordinatorio; l'atto d'opposizione è diretto contro la richiesta del P.M. e non contro un provvedimento del giudice, e la proposizione tardiva dell'opposizione non determina automaticamente inammissibilità.

Massime di principio

  • L'ordinanza del Tribunale che decide sul reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. è, per legge, non impugnabile in cassazione: eventuali vizi devono essere dedotti con la richiesta di revoca al medesimo giudice.
  • Il termine di 20 giorni previsto dall'art. 408, comma 3, cod. proc. pen. è meramente ordinatorio (non perentorio): la sua inosservanza non giustifica la restituzione in termini prevista per il superamento di termini perentori.
  • La restituzione in termini è esperibile solo per il mancato rispetto di termini perentori (art. 173 cod. proc. pen.); non si applica per la mancata notifica dell'avviso dell'archiviazione quando il termine di legge è non perentorio.
  • Se la parte offesa ritiene che vi siano stati errori nell'integrazione del contraddittorio o nell'iscrizione del fascicolo, il rimedio corretto è la richiesta di revoca della decisione al giudice che ha adottato l'ordinanza, non il ricorso in cassazione per motivi di impugnabilità.
  • La proposizione tardiva dell'opposizione alla richiesta di archiviazione non è automaticamente inammissibile; tuttavia il giudice può aver già adottato il provvedimento (archiviazione) che rende più difficile l'efficacia dell'opposizione.
  • Errori amministrativi o di iscrizione del fascicolo (es. mod. 44 vs mod. 21) non determinano automaticamente nullità utile ad ammettere la restituzione in termini: occorre verificare se ricorrono le nullità specificamente previste dalla normativa (art. 410-bis).
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile, il ricorrente rischia condanna alle spese e a sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con possibile aumento ai sensi della l. n. 103/2017.

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